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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici

Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 - (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.

2. L’ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. L’ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l’attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale,nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l’inserimento di tali attività nel piano triennale di cui all’articolo 16.

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