Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 5 Attività istituzionali dell’ARPAT

Art. 5 Attività istituzionali dell’ARPAT

1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.

2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.

4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.

  

[Sommario] [Articolo precedente] [Articolo successivo]

Azioni sul documento
Strumenti personali