Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 23 Sostituzione del direttore generale

Art. 23 Sostituzione del direttore generale

1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.

 

[Sommario] [Articolo precedente] [Articolo successivo]

Azioni sul documento
Strumenti personali