Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 22 Direttore generale

Art. 22 Direttore generale

1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8 della l. 132/2016 ed in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.

6. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

7. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto.
Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

8 bis. La valutazione del direttore generale dell’ARPAT è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.

8 ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7

 

[Sommario] [Articolo precedente] [Articolo successivo]

Azioni sul documento
Strumenti personali