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REACH - Regolamento (CE) n. 1907/2006

Il regolamento REACH (Regolamento CE n.1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007) riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; genera informazioni su tutte le sostanze e sui loro usi, compresa la valutazione dei rischi associati all’uso di esse sia per l’uomo che per l’ambiente. Tali informazioni, prodotte e rese disponibili dai produttori di sostanze, costituiscono la base per la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose. Particolare attenzione inoltre viene rivolta a sostituire le sostanze più preoccupanti per la salute umana e per l'ambiente e a limitare al massimo o migliorare le sperimentazioni su animali vertebrati. Il REACH istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con sede a Helsinki (Finlandia), che gestisce questi processi e ne garantisce la coerenza in tutta l'Unione europea.

REACH riguarda:

  • chi fabbrica o importa sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche (preparati);
  • chi produce o importa articoli (ad esempio materiali edili, componenti elettronici, giocattoli o veicoli, prodotti di abbigliamento, ecc.) che contengono sostanze inserite in un elenco di «sostanze estremamente problematiche» o che rilasciano sostanze durante la loro utilizzazione;
  • chi utilizza professionalmente sostanze e/o miscele e chi usa sostanze chimiche per comporre miscele per l'utilizzazione finale (ad esempio prodotti di pulizia, vernici, oli per motori etc...) .

In base al regolamento REACH, i consumatori hanno anche il diritto di chiedere a un rivenditore al dettaglio se nei prodotti acquistati siano state utilizzate "sostanze estremamente preoccupanti" – cioè le sostanze chimiche più pericolose. E il rivenditore è obbligato per legge a rispondere.

I dati raccolti tramite il regolamento sono messi a disposizione del pubblico attraverso la banca dati centrale presso l' Agenzia europea delle sostanze chimiche (banca dati disponibile solo in lingua inglese).

In Italia:

  • il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC) dell’Istituto superiore di sanità segue istituzionalmente gli aspetti tecnico scientifici connessi alla regolamentazione comunitaria, fornendo supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute, alle Regioni e Province Autonome e alla rete nazionale dei laboratori di controllo per quanto riguarda la sicurezza e il controllo dei prodotti chimici. Partecipa allo sviluppo di nuovi programmi di ricerca in collaborazione con l’ECHA e altri centri di eccellenza nazionali ed europei, istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorità competente e le regioni e province autonome, un sistema informativo integrato per la gestione dei dati, agendo da interfaccia con l'Agenzia europea. Il Centro, tra l’altro, cura numerose banche dati on line.
  • l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), collaborando anche con il sistema della rete nazionale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, effettua, per le sostanze assegnate all'Italia, la valutazione dei rischi per l'ambiente, anche avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali ed in collaborazione con il CSC per gli aspetti relativi alla ecotossicologia, alla caratterizzazione del rischio e all'uso di modelli predittivi dell'esposizione; collabora con il CSC, per le sostanze assegnate all'Italia, per gli aspetti relativi alla valutazione dell’esposizione attraverso l'ambiente alla valutazione del rischio per la salute umana, fornisce supporto tecnico-scientifico per le attività di controllo e vigilanza, per le attività di sviluppo dei laboratori di saggio e per le attività di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali.

Entrambi concorrono inoltre a supportare le attività di controllo e vigilanza, in accordo con l'Autorità competente e le regioni e province autonome.

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