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Faq rifiuti

 

A chi segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sulla strada, in un campo, fuori dal cassonetto, ecc.

È necessario inoltrare una segnalazione al Comune (Ufficio Ambiente e/o Polizia Municipale).
• Se i rifiuti sono su un terreno pubblico, il Comune - attraverso il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani - provvede alla loro rimozione;
• Se i rifiuti sono stati abbandonati in un’area privata, il Sindaco emette un’ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell’abbandono. Il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area (es affittuario, usufruttuario ecc.) può essere chiamato a rispondere dell’abbandono.
L’abbandono di rifiuti è regolato dall’art. 192 del DLgs 152/2006; con la Legge 137/2023 l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti su suolo e nel suolo da parte di un privato cittadino è diventato illecito penale ed è punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 €, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi..

Sono un/a cittadino/a, come posso smaltire tipologie particolari di rifiuti (es. batterie, pile, elettrodomestici, computer, smartphone e altre apparecchiature elettroniche, olio di cucina, ecc.? )

Si tratta di rifiuti urbani per i quali il Comune - attraverso il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani competente per territorio - individua le modalità di raccolta e smaltimento a cui il cittadino deve attenersi.
In genere sono presenti centri di raccolta, denominati “eco stazioni” o “isole ecologiche” o “punti di raccolta”, in cui si devono portare queste tipologie di rifiuti. Per ogni informazione, il cittadino può rivolgersi al Comune o al Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani del proprio territorio.
Per quanto riguarda i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ci sono ulteriori possibilità di smaltimento:
• ritiro del vecchio apparecchio da parte del rivenditore, al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico dello stesso tipo
• solo nel caso di piccoli RAEE domestici, di dimensioni che non superano i 25 cm, possibilità di lasciarli presso grandi rivenditori (con superficie superiore ai 400 metri quadrati) anche senza l’acquisto di un nuovo apparecchio.
Per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili, i produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano sistemi di raccolta separata che consentono agli utilizzatori finali di disfarsene gratuitamente senza l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI.
Per le pile e accumulatori il cittadino può usufruire anche di appositi raccoglitori dedicati messi a disposizione dai vari rivenditori dove possono essere lasciati gratuitamente.
I rifiuti di pile e accumulatori per veicoli sono rimossi dai veicoli presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome. Le batterie delle autovetture, al momento della sostituzione da parte di un’officina, possono essere lasciate all’officina stessa che provvede al loro smaltimento.

Ho un'impresa e devo smaltire rifiuti speciali. Cosa devo fare?

Se i rifiuti da smaltire rientrano tra quelli indicati all’Allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 (collegamento alla norma) e sono quindi considerati rifiuti urbani, è possibile ricorrere al Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani.
Se invece i rifiuti da smaltire non rientrano negli urbani o se, comunque, si decide di ricorrere ad altri gestori, è necessario rivolgersi a imprese autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali. Le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Regioni/Province a cui occorre rivolgersi per avere informazioni; al momento non è disponibile un elenco on line degli impianti autorizzati. È invece disponibile l'elenco delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti. Fermo restando che tale elenco non esaurisce l'intera gamma delle possibilità di smaltimento, consultando l'Albo nazionale dei gestori ambientali è possibile conoscere gli operatori attivi sul territorio per questo servizio (per consultare l’Albo occorre accreditarsi sul sito Web).   

Ho un'impresa, vorrei informazioni sulla vidimazione e bollo dei registri di carico e scarico per i gestori di rifiuti

I registri di carico e scarico sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Le informazioni contenute sul registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta e pertanto è sufficiente che il registro venga stampato al momento della richiesta di visione - in analogia con quanto avviene per i registri Iva tenuti su supporto magnetico - però deve essere garantita la tracciabilità delle modifiche.

Dove posso trovare informazioni e contatti relativi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)?

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti) è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e costituisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. È gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
Informazioni aggiornate sul sito Web del MASE o del RENTRI

A chi fare domanda per la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti?

Per realizzare nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti occorre presentare domanda - come per ogni inizio attività - al SUAP del Comune che provvederà ad istruire la pratica e trasmettere il progetto all'Ente competente che approva il progetto, autorizza la realizzazione delle opere e l'esercizio dell'impianto.
Il proponente deve tenere presente che per la gestione di impianti ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006 è sufficiente una comunicazione di inizio attività (autorità competente attuale la Provincia), mentre ai sensi dell’art. 208 del medesimo Decreto è necessaria un’autorizzazione (autorità competente attuale la Regione); si suggerisce di verificare se ricorrano le condizioni per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Prima dell’istanza ai sensi dell’art. 208 o di AIA, verificare di essere esclusi da procedimenti di VIA o assoggettabilità a VIA, eventualmente propedeutici al rilascio delle autorizzazioni.

È possibile riutilizzare le traversine ferroviarie?

Il recupero delle traversine è possibile solo a certe condizioni e solo a fronte di un’autorizzazione della Regione.
Le traversine sono realizzate con legno trattato con olio di creosoto, sostanza soggetta a restrizione di uso ai sensi nella normativa sulle sostanze pericolose.
Le limitazioni all'uso sono state regolate dalla normativa comunitaria e nazionale sulle sostanze pericolose, che ha previsto specifici divieti di utilizzo per il legno trattato con tali sostanze

Ho bisogno di dati sulla quantità di rifiuti urbani prodotti e sulla raccolta differenziata

I dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta in Toscana sono elaborati dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).
I dati relativi ai rifiuti urbani e alla raccolta differenziata in Italia sono invece raccolti da ISPRA e sono consultabili nel catasto dei rifiuti urbani disaggregati per regione, provincia e comune.

Di quali autorizzazioni ha bisogno una ditta che effettua "intermediazione" (acquisto e vendita senza detenzione) di rifiuti?

L'intermediario di rifiuti senza detenzione non è soggetto ad autorizzazione mentre è obbligato all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, nella categoria 8, alla tenuta del registro e alla compilazione del MUD.

Sono un medico: a quali adempimenti sono tenuto in materia di rifiuti?

Gli enti e professionisti, organizzati come impresa ai sensi dell'art. 2238 del Codice civile (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.), che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi, sono tenuti alla dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti attraverso il MUD. Non vi sono invece tenuti i medici/odontoiatri/veterinari che svolgono l’attività in conto proprio o associati ad altri medici professionisti.
Resta inteso che i rifiuti sono da gestire e smaltire in osservanza delle previsioni del D.Lgs. 152/2006 e del DPR 254/2003 sulla gestione dei rifiuti sanitari.

Chi autorizza l’impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura?

La pratica viene autorizzata dalla Regione. Il soggetto richiedente deve presentare una domanda al SUAP del Comune contenente informazioni circa la tipologia dei fanghi da utilizzare, le colture destinate all’impiego dei fanghi, le caratteristiche e l’ubicazione dell’impianto di stoccaggio dei fanghi nonché le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione degli stessi.
Il SUAP provvederà ad istruire la pratica e trasmettere il progetto all'Ente competente.
Lo spandimento dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal D.Lgs. 99/1992 (e D.L. 109/2018) e dal Regolamento D.P.G.R.T. 14/R/2004.

Quali sono i rischi derivanti dallo spandimento dei fanghi di depurazione?

Se la pratica di fertilizzazione è condotta nel rispetto delle regole non rappresenta rischi e risulta essere viceversa un esempio virtuoso di recupero di rifiuto. L’utilizzo in agricoltura dei fanghi è ammesso solo se questi:

• provengono dalla depurazione di acque reflue da insediamenti civili

• provengono dalla depurazione di acque reflue da insediamenti civili e produttivi e dalla depurazione di acque reflue esclusivamente da insediamenti produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili

• sono stati sottoposti a trattamento

• sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno

• non contengono metalli pesanti, carbonio organico, fosforo totale, azoto totale e salmonella in concentrazioni superiori a quelle indicate dalla norma (Allegato I B del DLgs 99/1992 e DL 109/2018, come convertito dalla L. 130/2018).

Ho un maneggio, posso utilizzare il letame prodotto dai cavalli per concimare?

Il letame non rientra nel campo di applicazione dei rifiuti (art. 185 D.Lgs. 152/2006) laddove sussistano le condizioni previste per il suo utilizzo, in particolare, occorre fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e al Regolamento D.P.G.R.T. 46/R/2008 (che richiedono, tra le altre cose, colture in atto e modalità distributive adeguate).
Se la suddetta normativa di settore non viene rispettata, il letame entra automaticamente nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
Il produttore, per commercializzare il letame come fertilizzante, deve iscriversi al registro dei fabbricanti di fertilizzanti, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.Lgs. 75/2010.

Come posso smaltire correttamente gli sfalci e potature provenienti dalla pulizia del mio giardino?

I residui da manutenzione del giardino privato, fatto dal proprietario, sono rifiuti urbani e il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani competente per territorio individua le modalità di raccolta e smaltimento a cui il cittadino deve attenersi (es. cassonetto su strada, consegna a centro di raccolta).
I residui da manutenzione del giardino privato fatta da una impresa sono invece rifiuti speciali prodotti dal manutentore che provvederà alla loro gestione.

Sono un’azienda agricola, vorrei sapere come gestire gli sfalci e le potature

Gli sfalci e potature, in base al loro utilizzo, possono essere esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti (art. 185 D.Lgs. 152/2006) e quindi essere riutilizzati come sottoprodotto (art. 184-bis) o recuperati (art. 184-ter).
È inoltre possibile l’abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. Ricordarsi che dal 1° luglio al 31 agosto, in Toscana, è vietata la combustione di residui vegetali per il rischio di incendi boschivi e che la Regione può stabilire ulteriori periodi a rischio nei quali è vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali. Le operazioni di abbruciamento vengono sospese o vietate anche dai Comuni nel caso di condizioni meteo-climatiche sfavorevoli e di rischi per l’ambiente e la salute, in particolare nei Comuni appartenenti alle aree definite critiche per il PM10 dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.

Sono un cittadino, come devo smaltire la cenere prodotta da una stufa a legna o pellet?

Le ceneri sono considerate rifiuti urbani e il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, competente per territorio, individua le modalità di raccolta e smaltimento a cui il cittadino deve attenersi (es. cassonetto su strada, consegna a centro di raccolta). Come indicazione generale, le ceneri, quando si sono raffreddate, possono essere gettate nei contenitori dei rifiuti organici.
Prima di utilizzare la cenere per il giardinaggio domestico, verificare le specifiche del produttore del pellet, perché alcuni pellets possono aver subito procedimenti chimici o trattamenti speciali nei quali vengono aggiunti collanti di vario tipo.

Quali sono gli adempimenti per effettuare lo spandimento di acque di vegetazione e sanse olearie in agricoltura e cosa fare per il loro utilizzo nella combustione?

In Toscana, per effettuare lo spandimento di acque di vegetazione e delle sanse olearie in agricoltura deve essere presentata una comunicazione al SUAP del Comune in cui ricade il sito di spandimento, secondo quanto previsto dal capo III titolo IV del Regolamento D.P.G.R.T. 46/R/2008 con cui sono state regolamentate le procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide.
Lo spandimento delle sanse sui terreni aventi destinazione agricola è disciplinato dalla L. 574/1996 e dal D.M. Agricoltura 06/07/2005.
La sansa vergine può essere utilizzata come combustibile, rientrando nella categoria della biomassa prevista nell'Allegato X, parte 2, sezione 4, alla Quinta parte del D.Lgs. 152/2006.

Il digestato può essere utilizzato a scopo agronomico?

ll digestato è il risultato di un processo di digestione anaerobica e può derivare essenzialmente da 4 fonti: effluenti zootecnici, biomasse vegetali, sottoprodotti di origine animale, fanghi di depurazione.
Se il digestato non deriva da rifiuti, può essere utilizzato a scopo agronomico per le sue qualità fertilizzanti e per farlo le aziende devono predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e presentare al Comune competente la Comunicazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione (di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016).
Il PUA descrive le quantità da utilizzare perché vi sia un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno (volto a trovare un sostanziale equilibrio tra l’azoto che si intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture) e deve contenere tutta una serie di informazioni quali, per esempio: le superfici a disposizione per l’utilizzazione agronomica; la tipologia e i parametri dimensionali degli stoccaggi dei prodotti utilizzati nel processo produttivo; l’identificazione catastale dei terreni destinati allo spandimento al suolo del digestato e i periodi in cui lo spandimento può essere effettuato.

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