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La tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali entrano in Costituzione

14/02/2022 07:15

Modificati gli articoli 9 e 41 della Costituzione

La tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali entrano in Costituzione

Foto da Pixabay

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, l’8 febbraio 2022, la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli della nostra Costituzione: il 9 e il 41.

L’iter parlamentare è terminato e il testo, dopo la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non sarà possibile assoggettarlo a referendum, in quanto la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

La riforma in questione è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre; poi in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l'8 febbraio 2022.

La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come res (bene) ma come valore primario costituzionalmente protetto. La modifica è in linea con la normativa europea, in particolare:

  • la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) all'art. 37 stabilisce che "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"
  • il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

Il nuovo articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Due aspetti sono da sottolineare:

  • l'ambiente viene finalmente inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: ambiente, ecosistema, biodiversità
  • l'ambiente è un valore da tutelare anche nell' "interesse delle future generazioni", questa espressione, utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale, mostra la volontà di introdurre e affermare il principio della giustizia intergenerazionale.

Infine viene introdotto anche il principio di tutela degli animali, ma sarà una legge dello Stato a definirne le forme e i modi.

Il nuovo articolo 41 della Costituzione recita: "L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali".

La modifica dell'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

L'ulteriore modifica invece riguarda il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali ma anche ambientali.

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