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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 36 bis - Informazione e comunicazione

Art. 36 bis - Informazione e comunicazione

1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell’ARPAT.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della l. 132/2016, promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attuazione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.

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