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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 34 Trattamento giuridico ed economico del personale

Art. 34 Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell’ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio.

 

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