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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 2 Finalità e funzioni dell’ARPAT

Art. 2 Finalità e funzioni dell’ARPAT

1. L’ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

2. L’ARPAT garantisce:
a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate;
b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.  

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