Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 16 bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

Art. 16 bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARPAT.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 16 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

[Sommario] [Articolo precedente] [Articolo successivo]

Azioni sul documento
Strumenti personali