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L'ambiente al primo posto nelle procedure di infrazione europea a carico dell'Italia

25/01/2024 11:00

Tre quelle in tema qualità dell’aria

L'ambiente al primo posto nelle procedure di infrazione europea a carico dell'Italia

Immagine di 4045 su Freepik

Le procedure di infrazione comunitaria sono quei provvedimenti che vengono avviati nei confronti degli Stati che non adeguano il proprio ordinamento al diritto europeo; a dicembre 2023 (dati Dipartimento per gli Affari Europei), pesavano sull’Italia 69 procedure, in calo rispetto ai dati di inizio 2023 quando se ne contavano 83.

Per quanto riguarda i settori maggiormente interessati dalle procedure pendenti, troviamo l’ambiente (15), seguito da affari economici e finanziari (8), trasporti (7) e lavoro e politiche sociali (7). Delle 15 che riguardano l’ambiente, 14 sono per violazione del diritto dell’Unione e 1 per mancato recepimento. Il settore ambientale è tra l’altro l’ambito nel quale si registra il maggior numero di condanne al pagamento di sanzioni pecuniarie; solo le 3 condanne che riguardano la gestione delle acque reflue, la messa in sicurezza di discariche e lo smaltimento e recupero dei rifiuti hanno comportato, tra febbraio 2015 e luglio 2022, un esborso complessivo di 697.313.586,00 a titolo di sanzioni fisse e di mora a carico del bilancio dello Stato. Si tratta di risorse che vengono sottratte dal bilancio pubblico e che potrebbero essere impiegate in altro modo nell’interesse della collettività.

Nella tabella che segue per ogni infrazione in tema ambientale si riporta il tipo di inadempienza, la norma europea violata o non recepita e la fase dell’iter procedurale. A margine della notizia una breve descrizione di cosa sono e come si svolgono le procedure di infrazione europee può aiutare nella lettura.

Procedure pendenti in materia di ambiente
Procedura Tema Direttiva violata/non recepita Fase iter Tipo inadempienza
2023/0152 rifiuti 2023/544 Fase 1 mancato recepimento
2021/2028 natura 1992/43 e 2009/147 Fase 1 violazione del diritto
2020/2299 aria 2008/50 Fase 1 violazione del diritto
2018/2249 acque 1991/676 Fase 2 violazione del diritto
2017/2181 acque 1991/271 Fase 2 violazione del diritto
2015/2163 natura 1992/43 Fase 1 violazione del diritto
2015/2043 aria 2008/50 Fase 3 violazione del diritto
2014/2147 aria 2008/50 Fase 3 violazione del diritto
2014/2059 acque 1991/271 Fase 3 violazione del diritto
2013/2177 emissioni 2008/1 poi 2010/75 Fase 2 violazione del diritto
2011/2215 rifiuti 1999/31 Fase 4 violazione del diritto
2009/2034 acque 1991/271 Fase 4 violazione del diritto
2007/2195 rifiuti 2006/12 Fase 4 violazione del diritto
2004/2034 acque 1991/271 Fase 4 violazione del diritto
2003/2077 rifiuti 1975/442, 1991/156, 1991/689 e 1999/31 Fase 4 violazione del diritto

 

Le procedure pendenti sulla qualità dell'aria

Tra le procedure pendenti, particolare rilevanza assumono quelle in materia di aria: la direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa è infatti oggetto di ben tre infrazioni, per i tre inquinanti PM10, PM2,5 e biossido di azoto

La prima infrazione, 2014/2147, si concretizza nel 2020 nella sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 644/18); secondo la Commissione, dal 2008 al 2017 incluso, l’Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori nell’insieme delle zone interessate, in particolare i piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ad oggi per la nostra regione il superamento riguarda la sola stazione della rete regionale di LU-Capannori.

La seconda infrazione, 2015/2043, si concretizza nel 2022 nella sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite. La Sentenza fa riferimento al limite previsto dalla normativa per la media annua del biossido di azoto pari a 40 microgrammi per metro cubo (µg/m3); il periodo interessato dalla sentenza è quello che va continuativamente dal 2010 al 2018 per le aree urbane di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Genova, Firenze (stazione della rete regionale di FI-Gramsci) e Roma e, per periodi più ridotti, per Catania e zone industriali della provincia di Reggio Emilia.

Nel 2020 la Commissione dà avvio all’ultima procedura di infrazione (2020/2299) relativamente al PM2,5. Fin dal 2015, infatti, il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po, tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano. Inoltre, le misure previste dall’Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Tra le varie iniziative introdotte dall’Italia per la risoluzione delle tre procedure ricordiamo

  • il Protocollo antismog del 2019 che prevede, tra le varie misure, “almeno fino alla chiusura delle procedure di infrazione relativa ai valori limite del PM10 e del biossido di azoto sul territorio nazionale, misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti termici esistenti alimentati a biomassa con nuovi impianti termici alimentati a biomassa” e l’impegno ad “accelerare l’uscita dal carbone per le centrali termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle procedure di infrazione”;
  • l’adozione degli Accordi di programma tra Stato, Regioni e Province autonome per il miglioramento della qualità dell’aria (si veda ad esempio quello toscano sottoscritto nel 2020).

Il Decreto legge 69/2023, che intende agevolare la chiusura di diverse procedure e prevenire l’apertura di nuove, ha previsto misure anche per superare le tre infrazioni in materia di qualità dell’aria, come quelle indicate agli articoli

  • 9, che modificando il codice della strada consente alle regioni e alle province autonome di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati, al fine di ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. L’articolo introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all’interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti;
  • 10, che prevede il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

In Toscana possiamo citare la LR 74/2019, che ha introdotto misure urgenti, rafforzative delle azioni dello stesso PRQA, finalizzate alla risoluzione delle procedure di infrazione, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale (vedi DGR 907/2020 e DGR 1075/2021).

Ricordiamo infine la DGR 228/2023, che all'allegato 6 prevede azioni obbligatorie per i comuni che si trovano nelle aree di superamento, e la DGR 832/2023 che modifica ed integra l’Accordo di programma sottoscritto con il Ministro dell’ambiente nel 2020 individuando ulteriori interventi da porre in essere per migliorare la qualità dell’aria, in particolare relativi alla mobilità a basse emissioni e mobilità dolce, ai sistemi di riscaldamento domestico a ridotte emissioni e ai sistemi di promozione della mobilità ciclistica.


Iter delle procedure di infrazione
La Commissione europea, che ha la responsabilità di verificare il rispetto del diritto Ue negli stati membri, può intervenire in due casi: quando non viene recepita integralmente una determinata direttiva entro il termine stabilito, oppure quando le norme non vengono applicate correttamente. Nel dettaglio una procedura d’infrazione può essere avviata per tre motivi:

  • mancata comunicazione, se lo stato membro non comunica in tempo alla Commissione le misure scelte per implementare la direttiva
  • mancato recepimento, quando la Commissione valuta la legislazione dello stato membro non in linea con le indicazioni della legislazione europea
  • sbagliata applicazione, qualora la legge europea non venga applicata, o sia applicata incorrettamente, dallo stato membro

Le procedure di infrazione, oltre ad essere avviate da indagini interne della Commissione, possono avere inizio anche per una denuncia di non rispetto del diritto europeo da parte di cittadini, aziende e organizzazioni non governative. Quattro sono le possibili fasi in cui si può trovare una procedura di infrazione, le prime due sono il precontenzioso e le altre due il contenzioso

  1. (art 258) la Commissione europea manda una lettera di costituzione in mora al governo del paese sotto indagine, che deve rispondere con spiegazioni entro un tempo prefissato.
  2. se lo stato membro non risponde, o risponde in maniera non soddisfacente, la Commissione può decidere di mandare un parere motivato in cui chiede di adempiere alle mancanze normative entro un dato giorno
  3. se lo stato membro continua a non adempiere, la Commissione può decidere di aprire un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di giustizia; se quest’ultima ritiene che il paese in questione abbia effettivamente violato il diritto dell’unione, può emettere una sentenza richiedendo alle autorità nazionali di adottare le giuste misure per adeguarsi.
  4. (art 260) se, nonostante la sentenza della Corte di giustizia, il paese continua a non correggere la situazione, la Commissione può deferirlo nuovamente alla Corte proponendo che questa imponga sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o pagamenti giornalieri).

Per approfondire:

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