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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 8 Direttore generale

Art. 8 Direttore generale

  1. Il Direttore generale (DG) è il legale rappresentante dell’Agenzia, è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al Direttore tecnico (DT), al Direttore amministrativo (DA) o ai Responsabili delle strutture centrali e territoriali. Sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione generale.
  2. Al DG spettano tutte le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, sia per la definizione degli obiettivi strategici, sia per quelli relativi alla gestione.
  3. Il DG è “datore di lavoro”, ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  4. Il DG è coadiuvato dal DT e dal DA, ai sensi della L.R. n. 30/2009 e dal Comitato tecnico direzionale di cui all’articolo 11 del presente Regolamento. Il DT ed il DA partecipano alla direzione di ARPAT, assumendo piena responsabilità per le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente regolamento o da specifica delega del DG.
  5. In caso di assenza o impedimento breve del DG si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 della L.R. 30/2009.
  6. Il DG svolge funzioni di “governo” e funzioni di “gestione”.
  7. Le funzioni di “governo” non sono delegabili e vi rientrano:
    a) la definizione delle politiche generali dell’Agenzia ed in particolare di quelle attinenti le relazioni sindacali;
    b) la nomina e la eventuale revoca del DT e del DA;
    c) la verifica ed il controllo dei risultati della gestione e dell’adesione alle direttive generali impartite, con il supporto del controllo di gestione;
    d) la nomina del Collegio tecnico;
    e) l’adozione di tutti gli atti di “alta amministrazione” e soggetti all’approvazione della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 30/2009 e, in particolare, l’adozione di tutti gli atti programmatici, di bilancio e di conto consuntivo, la dotazione organica, la carta dei servizi e il regolamento organizzativo;
    f) l’adozione di tutti gli atti di organizzazione non soggetti ad approvazione della Giunta Regionale;
    g) l’adeguamento della dotazione organica mediante modifica dei posti vacanti, nei limiti di costo della dotazione stessa;
    h) l’assegnazione delle risorse umane alle strutture della Direzione, alle Aree vaste e ai Dipartimenti, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica;
    i) l’assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali alle Aree vaste, ai Dipartimenti ed eventualmente alle strulture della Direzione;
    j) la nomina e la revoca dei Coordinatori di Area vasta, dei Responsabili di Dipartimento, di Settore e di Unità operativa, nonché il conferimento e la revoca degli incarichi professionali ai dirigenti e degli incarichi di posizione organizzativa al personale del comparto;
    k) l’istituzione delle commissioni di lavoro tematiche, la nomina membri e dei relativi coordinatori, su proposta del Direttore tecnico ovvero del Direttore amministrativo, per le tematiche di rispettiva competenza;
    l) gli atti di acquisto o vendita di beni immobili, altri  atti  di  gestione  straordinaria  del patrimonio,  nonché atti con cui si dispongono operazioni di indebitamento, di finanza  di progetto o di assunzione  di  partecipazioni  in  società,  soggetti  al  parere  obbligatorio
    preventivo del Collegio dei revisori e ad autorizzazione della Giunta Regionale;
    m) la sottoscrizione di accordi integrativi aziendali soggetti al parere obbligatorio preventivo del Collegio dei revisori;
    n) l’adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza;
  8. Il DG, con appositi provvedimenti, può disporre la delega di funzioni di gestione, dell’adozione di atti specifici, nonché della rappresentanza legale a favore dei DT e DA e dei Dirigenti dell’Agenzia, secondo criteri e modalità propri della disciplina dell’istituto e nel rispetto della tipologia dell’incarico rivestito.
  9. Gli atti con contenuto dispositivo del DG vengono assunti nella forma del decreto, circolare e ordine di servizio.
  10. Il DG adotta ed invia per l’approvazione da parte della Giunta regionale o, nei casi previsti, del Consiglio regionale i seguenti atti:
    a) la carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 13 della L.R. n. 30/2009;
    b) il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 20 della L.R. n. 30/2009;
    c) il piano annuale delle attività di cui all’articolo 16 della L.R. n. 30/2009;
    d) il bilancio preventivo annuale e pluriennale di cui all’articolo 31 della L.R. n. 30/2009;
    e) il bilancio d’esercizio, di cui all’articolo 31 della L.R. n. 30/2009:
    f) le relazioni sugli avanzamenti del piano annuale e la relazione finale annuale sui risultati conseguiti, di cui all’articolo 16, comma 5, della L.R. n. 30/2009;
    g) la dotazione organica e le relative modifiche di cui all’articolo 33 della L.R. n. 30/2009.
  11. Il Direttore generale partecipa, in qualità di membro, al Consiglio Federale istituito presso I’ISPRA, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123, del 21 maggio 2010.

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