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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 9 Direttore tecnico

Art. 9 Direttore tecnico

  1. Il DT contribuisce al governo di ARPAT assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, sovrintende alle articolazioni organizzative della Direzione tecnica e coadiuva il DG anche con la formulazione di proposte e pareri.
  2. Governa e sovrintende a tutte le attività tecniche secondo le modalità proprie dell’indirizzo e del controllo, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-scientifici, al buon andamento e all’imparzialità dei processi di tutela ambientale, alla regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza degli stessi.
  3. Garantisce, mediante le articolazioni organizzative della Direzione tecnica, le attività operative individuate con l’Atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
  4. Collabora con la Direzione generale nella predisposizione del Piano annuale delle attività e nella redazione delle relazioni periodiche e finali sui risultati conseguiti.
  5. Il DT esercita altresì le competenze delegate dal DG e quelle assegnate specificatamente dalla normativa. In particolare esercita le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività tecniche relative alle matrici ambientali.
  6. Il DT adotta gli atti anche a rilevanza esterna ed i provvedimenti amministrativi afferenti le sue funzioni e responsabilità e altresì tutti gli atti gestionali ed organizzativi relativi alle risorse umane, strumentali ed eventualmente finanziarie attribuite.
  7. Gli alti con contenuto dispositivo del DT vengono assunti nella forma del decreto, circolare, ordine di servizio.
  8. Il DT partecipa, in qualità di membro, al Comitato tecnico permanente del Consiglio Federale istituito presso l’ISPRA.

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