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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 20 Articolazione organizzativa dell’ARPAT

Art. 20 Articolazione organizzativa dell’ARPAT

L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell’assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l’organizzazione dell’ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della l. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:
a) il modello organizzativo dell’ARPAT coerente con l’articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;
b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso,l’omogeneità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle prestazioni dell’ARPAT.

3. Entro novanta giorni dall’invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l’ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2. 

5bis. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).

 

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