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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 33 Dotazione organica

Art. 33 Dotazione organica

1. Ai fi ni dell’efficace svolgimento delle funzioni attribuite all’ARPAT, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l’ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell’ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell’ARPAT.

4. L’ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all’assunzione del personale e all’acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 563 e 564, della l. 205/2017, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale. 

4bis. Previa intesa con l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’articolo 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), possono essere utilizzate dall’ARPAT, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest’ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria.

 

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