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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 31 Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio

Art. 31 Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio

1. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il budget economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31  dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al budget è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del budget, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget stesso. L’ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

6. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.

7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali. 

 

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