Entrato in vigore il nuovo Piano regionale qualità dell'aria
Aggiornato e modificato il precedente documento, risalente al 2018
Dopo un iter durato oltre due anni, a luglio scorso il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA), lo strumento di programmazione attraverso cui la Regione definisce in maniera integrata le politiche per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente.
Il Piano, redatto dal settore Economia circolare e qualità dell’aria della Regione Toscana con la collaborazione, tra gli altri, di ARPAT, è entrato in vigore il 12 settembre. ARPAT ha contribuito in particolare alla redazione del quadro conoscitivo e dell’Allegato 5 (Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive).
La necessità di aggiornare e modificare il precedente documento scaturisce in particolare dalle due infrazioni europee intervenute nel frattempo e che riguardano anche la nostra regione ovvero:
- procedura di infrazione n.2014/2147 (causa C- 644/18) in relazione al materiale particolato PM10 che si è conclusa con la sentenza del 10 novembre 2020 che ha accertato la violazione della Direttiva 2008/50/CE
- procedura di infrazione n.2015/2043 (causa C-573-19) per le violazioni del valore limite - media annua del biossido di azoto che si è conclusa con la sentenza del 12 maggio 2022 che ha accertato la violazione della Direttiva 2008/50/CE
Il nuovo Piano conferma sostanzialmente gli obiettivi generali del precedente e ne amplia e rafforza le linee di intervento, anche in previsione della nuova Direttiva 2024/2881/CE che dovrà essere recepita entro l’11 dicembre 2026 dalla legislazione nazionale che indicherà tempi e modi dell’adeguamento della pianificazione anche regionale.
A breve-medio termine il PRQA intende quindi:
- portare a zero, entro il minor tempo possibile, la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e PM10
- ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo
- mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite
- contribuire alla riduzione delle emissioni degli inquinanti per i quali l’Italia ha impegni di riduzione nazionali
- aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo, la diffusione delle informazioni ed il coinvolgimento diretto dei cittadini e degli operatori
A medio-lungo termine il nuovo Piano, pur rivolgendosi al rispetto dei limiti sulla qualità dell’aria esistenti, come previsto dalla legislazione vigente (Direttiva 2008/50/CE, DLgs 155/2010 L.R. 9/2010), tiene conto, nelle sue linee strategiche, delle indicazioni fornite dalla nuova legislazione comunitaria (Direttiva 2024/2881/CE), riguardo l’aggiornamento dei limiti sulle concentrazioni degli inquinanti al 2030. L’analisi riportata nel quadro conoscitivo del PRQA è quindi preliminare alle eventuali azioni supplementari che dovranno essere attivate nel prossimo futuro, quando il quadro di recepimento nazionale della nuova legislazione europea sarà definito, per procedere all’adeguamento del piano stesso entro il 2028.
Rispetto al Piano del 2018 sono naturalmente cambiati gli scenari emissivi e di qualità dell’aria, grazie ai quali sono state individuate le principali criticità (biossido di azoto, polveri e ozono) e definite le relative cause su cui agire nei prossimi anni. Le principali novità riguardano per l’appunto le azioni da introdurre, in particolare per ridurre le concentrazioni di biossido di azoto e polveri. Quanto all’ozono, infatti, trattandosi di un inquinante totalmente secondario, di origine anche transfrontaliera, che si forma in atmosfera da precursori, in presenza di forte irraggiamento solare, è inevitabile la formazione di sue elevate concentrazioni su molta parte del territorio, tenuto conto della presenza del cambiamento climatico con numerosi giorni estivi di sole. L’unica azione efficace è quindi l’informazione sui livelli di ozono e la messa in atto di comportamenti per limitarne gli effetti sula salute, quali quelli di evitare di fare attività fisica all’aperto nelle ore più calde, stare all’ombra sotto gli alberi, ecc.
L’analisi delle sorgenti di emissione, con riferimento al biossido di azoto, individua nei trasporti ed in particolare nei trasporti stradali la sorgente ampiamente prevalente, mentre per le emissioni di PM10 il contributo prevalente deriva dalla combustione della legna negli impianti di combustione non industriali e, in misura molto minore, dai trasporti stradali.
Per l'area di superamento della piana lucchese sono previste azioni specifiche di divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomasse (compresi i caminetti a focolare aperto), con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” e la loro sostituzione con pompe di calore. Sono confermati inoltre: il divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni e il divieto di abbruciamenti all'aperto. Inoltre, quando l’Indice di Criticità della Qualità dell'Aria (ICQA) raggiunge valore uguale a 2 i comuni introducono limitazioni alla circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 4” nel centro abitato dei comuni della piana.
Per l'agglomerato di Firenze sono previste azioni specifiche di limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti (scudo verde del comune di Firenze), per il completamento e l'estensione del sistema tramviario fiorentino, per il rinnovo del parco veicolare privato e commerciale del comune di Firenze con veicoli a basso impatto, di incentivazione per l’utilizzo del TPL, di incentivazione per l’utilizzo della bicicletta con il piano di azione mobilità ciclabile, per il rinnovo del parco veicolare appartenente alle flotte dei veicoli dei Comuni e degli altri enti pubblici. Sono previste infine campagne di comunicazione, segnaletica, sistemi di monitoraggio dei flussi e sistemi di infomobilità volti alla diffusione della ciclomobilità urbana.
Infine, coinvolgono entrambe le aree, prescrizioni per le autorizzazioni ambientali ed incentivi per l’acquisto di biotrituratori rivolte ad aziende agricole e singoli agricoltori titolari di coltivazioni arboree nei comuni oggetto di infrazione.
Relativamente al settore industriale il Piano prevede nuove azioni mirate a ridurre gli impatti in termini di emissioni, con l’aggiornamento del “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” allegato al Piano (vedi punto a seguire).
Per le aree in cui risultano superati i valori limite o i valori obiettivo della qualità dell’aria, stabilisce che i provvedimenti di VIA, AIA e AUA devono individuare le necessarie misure di mitigazione e compensazione delle emissioni in atmosfera al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi generali del PRQA ed in particolare nelle aree di superamento potranno essere realizzati nuovi impianti, ampliamenti o trasformazioni finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da biomassa solida, esclusivamente a condizione che sia garantito un saldo negativo delle emissioni di PM₁₀, anche mediante compensazione con altre fonti emissive, e che venga utilizzata biomassa prevalentemente proveniente da filiera corta (regionale).
Il proponente di un nuovo impianto o della modifica di un impianto esistente è tenuto a presentare una relazione tecnica contenente la valutazione degli effetti in termini di emissioni e concentrazioni degli inquinanti PM₁₀ e NOₓ.
Per quanto riguarda il settore agricolo, oltre alle misure specifiche per le aree di superamento, dovrà essere mantenuto l’impegno a promuovere buone pratiche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico. Dovranno essere attivate azioni, in collaborazione con le associazioni agricole ed in modo coordinato con le iniziative nazionali, per la riduzione di materiale particolato fine prodotto con la pratica agricola degli abbruciamenti all’aperto di scarti vegetali, potature, ecc., anche al fine della valorizzazione energetica della biomassa stessa in impianti per la produzione e utilizzo di biogas/biometano.
Per il Settore Urbanistica si citano, tra gli altri, la prescrizione di buone pratiche e di misure di mitigazione della polverosità diffusa originata dai cantieri edili e la pulizia delle strade e gestione verde pubblico nei comuni critici per il PM10.
Il nuovo Piano conferma, come azione trasversale e strategica, la promozione dell’educazione ambientale anche tramite il coinvolgimento attivo dei cittadini nel monitoraggio dei comportamenti e dei loro cambiamenti.
Il Piano prevede, oltre a questi interventi strutturali, anche delle azioni contingibili e urgenti, cioè la limitazione alla circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30, fatte salve eventuali deroghe, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 4” nel centro abitato dei comuni della piana Lucchese quando l’Indice di Criticità della Qualità dell'Aria (ICQA) raggiunge valore uguale a 2.
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: le novità del PRQA 2025
Una modifica importante intervenuta con il nuovo Piano riguarda l’aggiornamento dell’allegato 5, ovvero il documento tecnico con la determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive, alla cui predisposizione ha contribuito ARPAT. Il documento si applica agli stabilimenti, agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera sottoposti al Titolo I della Parte Quinta del Testo unico ambientale, stabilendone i valori limite e prescrizioni da applicare in sede di autorizzazione. Stabilisce, quale documento di supporto ai Best Available Techniques Reference document (BREFs), i valori di emissione e le prescrizioni per gli impianti ricadenti nella parte seconda Titolo III bis - autorizzazione integrata ambientale - per i quali non sono presenti le Best Available Techniques Conclusions (BATC).
Ma veniamo nel dettaglio ad alcune novità.
Sono stati maggiormente precisati i criteri e le modalità di applicazione dei limiti emissivi e chiarita la determinazione del flusso di massa ai fini della soglia di rilevanza.
È stata data una nuova definizione delle modifiche sostanziali e non sostanziali degli impianti ed è stata aggiornata la tabella delle variazioni quantitative dei livelli emissivi che costituiscono la soglia per l’inquadramento della modifica come sostanziale.
Il documento aggiorna le periodicità del monitoraggio delle emissioni e i casi di esonero dall’obbligo di autocontrolli periodici e riporta, inoltre, indicazioni specifiche relativamente all’individuazione delle sostanze/miscele da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 - emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
Per quanto riguarda i valori di emissione per le sostanze, sono stati definiti valori limite per alcuni inquinanti precedentemente non presenti e introdotta una tabella specifica per l’inquinante COT – Carbonio Organico Totale, con individuazione di specifici valori limite in funzione del flusso di massa atteso.
Quanto ai valori di emissioni per le singole tipologie di impianti, nel documento vengono
- recepiti i valori limite previsti dalla normativa nazionale per gli impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW, fatta salva l’introduzione del CO
- aggiornate le prescrizioni inerenti alla durata del campionamento e la frequenza dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera da parte dei forni crematori cimiteriali
- aggiornate le prescrizioni per la cremazione delle spoglie di animali da affezione
- aggiornata la determinazione del tenore di ossigeno di riferimento per l’industria ceramica
- allineati i valori limite a quanto già tipicamente prescritto negli impianti autorizzati per quanto riguarda le lavorazioni tessili e conciarie
- individuate nuove fasi lavorative oggetto di limiti emissivi nelle lavorazioni orafe
- aggiornati i limiti emissivi per gli impianti per la coltivazione dei fluidi geotermici di nuova realizzazione e individuato per le centrali a ciclo binario o reiniezione completa del fluido geotermico un periodo di monitoraggio per la fissazione dei limiti emissivi
- rivalutata la classificazione di alcune sostanze sulla base dell’evoluzione normativa e di conseguenza i loro valori limite
- prevista la riduzione di alcuni valori limite, prevalentemente per il parametro polveri, per altre attività oltre a quelle sopra dettagliate
Per le attività oggetto di aggiornamento dei valori limite il capitolo individua una doppia tabella:
- Tabella in vigore sino al 31/12/2029 per gli impianti esistenti, ripresa dal documento tecnico allegato 2 al PRQA/2018;
- Tabella aggiornata, in vigore da subito per i nuovi impianti e dal 1° gennaio 2030 per gli impianti già autorizzati/con istruttorie avviate precedentemente all’entrata in vigore del nuovo PRQA.
Per maggiori dettagli consulta il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA)