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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 12 Ulteriore attività rese a soggetti pubblici o privati

Art. 12 Ulteriore attività rese a soggetti pubblici o privati

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifi che alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005,alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n.14/2007) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 132/2016;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all’articolo 11.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall’articolo 15 della l. 132/2016.

 

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