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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 11 Attività istituzionali obbligatorie

Art. 11 Attività istituzionali obbligatorie

1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della medesima l. 132/2016.

2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della l. 132/2016, le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, distinte in:
a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):
a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;
b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell’articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT. 

 

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