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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 10 Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

Art. 10 Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.

 

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