Segnalazioni
Acque superficiali
- Vorrei denunciare la presenza di schiume, acqua torbida, chiazze d’olio nel torrente
È opportuno rivolgersi in prima battuta alla Polizia municipale, che può richiedere direttamente l’intervento ad ARPAT per gli eventuali aspetti ambientali di competenza, dopo aver effettuato le prime valutazioni di competenza. - Cosa devo fare se vedo dei pesci morti nei fiumi o nei laghi?
Chiunque verifichi situazioni di moria di pesci deve avvertire la Polizia Provinciale competente per territorio che coinvolgerà tutti gli altri soggetti istituzionali interessati (Comuni, ASL, ARPAT, Istituto Zooprofilattico) per le rispettive competenze. Le morie di pesci in acque libere possono dipendere da vari fattori: ambientali, infettivi, antropici. Per poter formulare una diagnosi che permetta di ridurre il fenomeno e controllarne le cause sono necessari tempestività di azione, personale qualificato ed integrazione tra i vari enti chiamati ad intervenire. - A chi posso segnalare l’incuria e la sporcizia che c’è nel fiume/torrente?
La manutenzione dei corpi idrici è di competenza del Consorzio di bonifica a cui è possibile segnalare lo stato di abbandono del corpo idrico in questione (erba alta, incuria, sporcizia, etc..). I Consorzi operanti in Toscana sono 6. - Come faccio a sapere se quella che ho avvistato nel fiume/fosso è una specie invasiva? A chi posso segnalare il mio avvistamento?
L’identificazione delle specie esotiche animali e vegetali spetta a tecnici specializzati, per cui il cittadino che nota qualcosa di strano riconducibile a proliferazione di specie esotiche può mandare una documentazione fotografica al Consorzio di Bonifica della zona interessata. I Consorzi operanti in Toscana sono 6.
ARPAT annota, durante le attività istituzionali di monitoraggio, la presenza di eventuali specie esotiche. L’ente deputato alla eradicazione è il Consorzio di Bonifica.
Acque marine e costiere
- Come devo fare per segnalare uno spiaggiamento di cetacei e/o tartarughe marine?
È importante allertare subito la Capitaneria di Porto – numero blu 1530 – che attiva la rete regionale per il recupero di grandi vertebrati marini (squali, cetacei e tartarughe), con la collaborazione di ARPAT e delle strutture sanitarie e veterinarie per valutare eventuali rischi per l’animale e la salute pubblica. Sarebbe utile corredare la segnalazione con fotografie e dettagli sulle condizioni dell’animale e sul luogo del ritrovamento, facendo attenzione a non toccarlo. Nel caso di ritrovamento di tartarughe marcate con targhetta in plastica o metallo, si può anche contattare direttamente l’ente e l’operatore indicati sulla stessa. Approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/-/cetacei-spiaggiati-cosa-fare.
Acque ad uso umano
- L’acqua del rubinetto di casa ha uno strano colore ed un sapore sgradevole e insieme all’acqua escono anche altri materiali. Cosa devo fare?
In generale la colorazione può dipendere dalla presenza di ferro o manganese, già presenti nelle falde acquifere, oppure, per il ferro, ma in misura minore, potrebbe essere dovuta al rilascio da parte delle tubature. Talvolta la colorazione, per breve periodo, può essere dovuta alla riattivazione della rete di distribuzione dopo interventi di manutenzione. In tutti i casi è opportuno rivolgersi al Gestore dell’acquedotto (elenco dei Gestori sul sito dell’Autorità Idrica Toscana) ed eventualmente alla Azienda Sanitaria (Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene e Sanità Pubblica), competente in merito al controllo delle acque destinate al consumo umano.
Quanto alla presenza di materiali sedimentabili o corpuscoli in erogazione dal proprio rubinetto (proveniente da tubature vecchie o da altre cause), si può valutare con queste strutture se inserire all’entrata della propria abitazione un sistema di filtraggio, che dovrà adeguatamente essere monitorato e manutenzionato dal privato.
Balneazione
- A chi va segnalata la mancata collocazione della segnaletica (cartelli, pannelli, ecc.) in caso di divieti temporanei di balneazione?
Alla Polizia Municipale del Comune competente territorialmente, che è l’ente che deve provvedere a divulgare tempestivamente le informazioni sul divieto temporaneo di balneazione e sulla delimitazione dell’area non balneabile.
Acque di scarico
- ARPAT interviene in caso di rotture di tubazioni di acque scure e/o chiare in area condominiale o in un singolo appartamento?
No, ARPAT non interviene. Gli scarichi delle abitazioni sono di pertinenza dei proprietari delle stesse, ci sono poi condutture comuni di pertinenza del condominio. Bisogna quindi contattare l’amministratore di condominio, se presente, oppure cercare di risolvere il problema in modo collaborativo con i proprietari degli appartamenti coinvolti.
È anche possibile contattare l’Azienda Sanitaria (Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene e Sanità Pubblica) per una valutazione igienico sanitaria/sanità pubblica, soprattutto se si tratta di sversamento di acque scure in civile abitazione. - In caso di perdita accidentale di reflui da una fognatura pubblica in area pubblica, cosa deve fare il cittadino che la osserva?
È opportuno che venga presentata immediata segnalazione al gestore della fognatura (elenco dei Gestori sul sito dell’Autorità Idrica Toscana) in modo da permettergli di attivare il pronto intervento in tempi brevi. Le perdite accidentali di refluo fognario possono avvenire per guasto all’interno della rete fognaria (affioramento da pozzetti o perdite per intasamento delle tubazioni, rotture per l’eccessiva pressione, inattività delle pompe di sollevamento nelle stazioni della rete). - ARPAT interviene a seguito di una segnalazione per allacciamento abusivo di un’abitazione oppure per lavori al sistema di smaltimento reflui di un fabbricato non effettuati a regola d’arte?
Le segnalazioni per attività irregolari di questo tipo devono essere rivolte al Comune o ai suoi organi quali la Polizia Municipale e l‘Ufficio Edilizia Privata. Gli allacciamenti alle fognature pubbliche, o comunque le criticità degli scarichi idrici domestici, comportano infatti problematiche di tipo igienico da risolvere con idonee soluzioni strutturali già previste dai regolamenti locali.
Amianto
- Segnalazioni e richieste di intervento per manufatti in cemento amianto di proprietà di terzi in condizioni di conservazione sospette
Nel caso un cittadino voglia fare una segnalazione/esposto su un manufatto che ritiene contenere amianto può procedere come di seguito indicato.
Prima di procedere si raccomanda di leggere le informazioni generali per stabilire se è il caso di richiedere l’intervento. In caso positivo inviare una segnalazione al Comune nel cui territorio è posta la struttura indicando quanto segue:- Indirizzo preciso del luogo in cui si trova il manufatto
- Tipologia e dimensioni – anche approssimative – del manufatto
- Indicazioni circa la proprietà del manufatto (se nota)
- Indicazioni sull’uso della struttura dove il manufatto è posizionato – es. luogo di lavoro, ambiente domestico, struttura abbandonata ecc.. (se nota)
- Eventuali fotografie del manufatto e del luogo in cui è posto.
Il Sindaco del Comune, in quanto massima autorità Sanitaria sul territorio, provvede a gestire la segnalazione richiedendo o meno il supporto tecnico di ASL o ARPAT.
Aria
- Dalla fognatura comunale provengono cattivi odori. A chi posso rivolgermi?
La segnalazione va inviata al Comune (Polizia Municipale o URP) e al gestore del sistema idrico integrato (Acque spa, Acquedotto del Fiora spa, Gaia spa, Nuove Acque spa, Publiacque spa). Il Comune potrà chiedere al gestore della fognatura di verificarne la funzionalità e ad ARPAT di effettuare controlli. Potrà, eventualmente, anche attivare l’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione, per gli aspetti igienico-sanitari. - Avverto cattivi odori provenienti da un allevamento animali vicino casa. Cosa posso fare?
La segnalazione va inviata al Comune (Polizia Municipale o URP) che potrà richiedere il supporto nel controllo da parte della ASL.
La verifica dello stato igienico e delle condizioni di custodia degli animali è di competenza dell’Azienda Sanitaria – Servizio Veterinario, che potrà attivare ARPAT per specifiche attività tecniche. - Mi disturbano i cattivi odori provenienti dal cassonetto stradale per la raccolta dei rifiuti urbani posto vicino casa. A chi posso rivolgermi?
La segnalazione va inviata al Comune (Polizia Municipale o URP) ed al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (Geofor spa, Publiambiente spa, Quadrifoglio spa, Sei Toscana) per le valutazioni del caso. Il Comune potrà eventualmente coinvolgere l’ Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione per eventuali aspetti igienico-sanitari. - Avverto cattivi odori, emissioni anomale (da gas, metano, idrocarburi) che non riesco ad attribuire ad una precisa origine ma che comunque non sono riconducibili ad attività produttiva. È possibile un controllo?
La segnalazione va inviata al Comune (Polizia Municipale o URP) che potrà interessare ARPAT per le eventuali implicazioni ambientali. Potrà anche essere trasmessa ai Vigili del Fuoco se si temono problemi di sicurezza. ARPAT, se attivata dal Comune, potrà effettuare i propri controlli ai sensi della LRT 30/2009 - A chi devo rivolgermi per rilascio di sostanze in atmosfera che presenta caratteristiche di emergenza?
ARPAT non è ente di primo soccorso. In caso di emergenza le attività immediate sono di competenza dagli enti di primo soccorso / intervento quali i Vigili del fuoco, il 118, le strutture della Protezione Civile. Per approfondimenti vedi: Emergenze ambientali - Ho un cantiere edile vicino casa che diffonde polvere in tutta la zona circostante, cosa posso fare?
La segnalazione va inoltrata al Comune (Polizia Municipale o URP) che potrà verificare le necessarie autorizzazioni e la gestione delle attività. Potrà eventualmente attivare l’Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento della Prevenzione, per gli aspetti igienico – sanitari ed ARPAT per quelli ambientali. Anche qualora si tratti di cantieri relativi ad opere connesse a grandi infrastrutture di mobilità la segnalazione dovrà essere inviata al Comune, che pur operando per i relativi controlli con eventuale richiesta di supporto ad ARPAT e Azienda Sanitaria Locale-Dipartimento della Prevenzione per gli aspetti igienico, provvederà ad inviarla anche all’autorità che ha autorizzato o che è comunque competente sul controllo dell’opera (Ministero, Regione, Città metropolitana, Osservatori per le grandi opere, ecc.). - Mi disturbano le emissioni, fumi ed odori provenienti dal camino, del mio vicino di casa. A chi posso rivolgermi?
ARPAT controlla gli insediamenti produttivi ma non gli impianti di civili abitazioni. Le segnalazioni per emissioni da camini, stufe a legna o a pellet, impianti di riscaldamento/condizionamento – così come qualsiasi altro tipo di cattivi odori o emissioni da abitazioni private – vanno inviate al Comune (Polizia Municipale o URP) per le verifiche tecnico-amministrative circa la conformità delle installazioni ai propri regolamenti comunali.
La vigente normativa in materia di impianti termici civili ne attribuisce il controllo ai comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alle province/Città Metropolitana per il restante territorio.
Se l’attività/impianto che causa disturbo non è disciplinata dai regolamenti comunali il disturbo si configura come un contenzioso tra privati per il quale si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l’applicazione dell’art. 844 del Codice civile.
Per gli eventuali aspetti igienico-sanitari il comune può interessare l’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione. - Vicino alla mia abitazione stazionano automezzi con il motore accesso che emettono fumi e odori, a chi posso rivolgermi?
La segnalazione va inviata al Comune (Polizia Municipale o URP) per le verifiche di competenza e per l’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti del soggetto disturbante. La sosta di veicoli con motore acceso nelle aree pubbliche o assimilabili è sanzionata dal Codice della strada (art.157 c. 2 e 7 bis).
Qualora si tratti di un camion per la raccolta dei rifiuti urbani il problema va segnalato al Comune ed eventualmente al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti (Geofor spa, Publiambiente spa, Quadrifoglio spa, Sei Toscana) per le valutazioni del caso. - All’interno della stazione ferroviaria sostano treni in moto che emettono fumi e provocano rumore. Chi controlla?
Di solito la diffusione dei fumi è causata dall’utilizzo di locomotori diesel anziché elettrici nelle manovre di movimentazione dei mezzi presso le stazioni ferroviarie. La segnalazione va inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o al gestore della rete ferroviaria i cui compartimenti territoriali dovrebbero regolamentare le modalità di conduzione delle manovre in modo da limitare la diffusione di rumore ed i fumi molesti.
Trattandosi di emissioni lineari non sono disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Come il traffico veicolare, le emissioni delle locomotive contribuiscono a determinare la qualità dell’aria che viene monitorata da ARPAT attraverso la rete regionale di rilevamento che quotidianamente misura i principali inquinanti.
Per gli aspetti igienico – sanitari è possibile rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento della Prevenzione. - Mi disturbano le emissioni, gas, odori prodotte in impianti di distribuzione carburanti, sia durante il rifornimento dell’impianto, sia per esalazioni di carburanti. A chi posso rivolgermi?
La segnalazione va inviata al Comune (Polizia Municipale o URP) ed ai Vigili del Fuoco se si temono problemi di sicurezza o incendio. ARPAT non ha competenze in merito. - Mi disturbano il fumo e le emissioni prodotte dalle navi in porto. È possibile un controllo?
Le segnalazioni vanno inviate all’Autorità portuale e/o alla Capitaneria di Porto e/o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Posso chiedere che vengano effettuati rilevamenti per valutare la qualità dell’aria?
Il monitoraggio della qualità dell’aria è effettuato da ARPAT attraverso la rete di rilevamento distribuita sul territorio regionale. Specifiche richieste di monitoraggio devono essere rivolte al Comune che, valutata l’opportunità, avvierà presso la Regione la procedura per l’individuazione delle risorse finanziarie e strumentale.
Radioattività
- Cosa fare se si trova casualmente del materiale che si sospetta essere radioattivo, ad esempio perché contrassegnato dal simbolo radioattività?
In caso di ritrovamento di materiale che si sospetta essere radioattivo, anche per la presenza di una eventuale etichettatura, occorre fare una segnalazione ai Vigili del Fuoco, che possono intervenire per una prima verifica ed eventualmente attivare gli altri enti, compresa ARPAT, secondo quanto previsto dai Piani Provinciali di intervento redatti dalle Prefetture. - A chi posso rivolgermi per fare analizzare materiale di mia proprietà (es pellet, parquet, infissi, auto..) per assicurarmi che non sia radioattivo?
In caso di dubbi sulla presenza di contaminanti radioattivi in un materiale di proprietà, è possibile rivolgersi a laboratori (pubblici o privati) accreditati o riconosciuti o, in attesa di riconoscimento, che garantiscano il possesso dei requisiti previsti dall’art. 155 comma 2 DLgs 101/20.
Radon
- A chi rivolgersi per misurare il radon nella propria abitazione o luogo di lavoro
Per sapere quanto radon c’è nella propria abitazione, il modo più affidabile è misurarne la concentrazione avvalendosi di laboratori (pubblici o privati) accreditati o riconosciuti o, in attesa di riconoscimento, che garantiscano il possesso dei requisiti previsti dall’art. 155 comma 2 D.Lgs. 101/20. La singola misura di radon ha generalmente un costo non superiore a qualche decina di euro. ARPAT non effettua queste misure per soggetti privati ma solo nell’ambito di indagini e attività promosse da o con l’accordo della Regione Toscana.
Rumore
- Cosa fare per un problema di rumore proveniente da abitazione privata
La problematica è di natura privatistica, pertanto, non rientra tra le competenze di questa Agenzia.- In primo luogo, è consigliabile rivolgersi direttamente al soggetto disturbante per individuare in modo concordato le azioni risolutive del problema.
- Nei condomini è opportuno coinvolgere l’Amministratore e/o rivolgersi agli altri condomini per avvalersi di eventuali disposizioni del Regolamento condominiale.
- Qualora le suddette azioni non risolvano il problema è utile verificare se i regolamenti comunali contengano disposizioni in merito (ad es. per orario utilizzo tagliaerba..) ed in tal caso rivolgersi al Comune segnalando il problema.
- Nel caso l’attività disturbante non sia stata disciplinata dai regolamenti comunali si configura come un contenzioso tra privati per il quale si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l’applicazione dell’art. 844 del Codice civile. Qualora si debba commissionare una perizia di parte ad un tecnico privato competente in acustica è possibile reperirne i nominativi nell’Elenco Nazionale dei TEcnici Competenenti in Acustica (ENTECA)
È utile sapere che l’eventuale disturbo da rumore all’interno delle abitazioni può derivare non solo da comportamenti, ma anche da carenze dei requisiti acustici passivi degli immobili. I valori limite in termini di capacità di isolamento dei divisori e di livelli di rumore degli impianti sono definiti dal DPCM 5/12/1997 (Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici): gli edifici costruiti successivamente al 1998, devono soddisfare tali requisiti acustici; tali aspetti, rientranti nell’igiene edilizia, sono di competenza ASL (DGRT 856/2013).
La Regione Toscana ha predisposto delle Linee guida per l’effettuazione dei controlli dei requisiti acustici passivi degli edifici (DGRT 25/09/2017 n.1018) . Per gli edifici costruiti precedentemente al DPCM 5/12/1997 tali requisiti non sono cogenti e potrà essere il Giudice ad utilizzare questi o altre norme di buona tecnica. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da impianti tecnici di un condominio
La rumorosità degli impianti tecnologici privati, a servizio di un immobile rientra nel campo di applicazione del DPCM 5/12/1997 “Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici”, che fissa in 35 dB(A) il limite per i servizi a funzionamento discontinuo (es.ascensori) ed in 25 dB(A) il limite per gli impianti a funzionamento continuo (es. caldaie, impianti di ventilazione, condizionamento ecc.).
La competenza sul DPCM 5/12/1997 è dell’Azienda Sanitaria, come disposto dalla DGRT 856/2013 (Allegato A – punto 5). La segnalazione va inviata al Comune che verifica preliminarmente se il costruttore ha prodotto la documentazione comprovante il rispetto dei limiti del DPCM suddetto, laddove applicabile, e in merito può successivamente richiedere alla Azienda Sanitaria controlli in materia di Igiene edilizia.
In ogni caso, la rumorosità degli impianti tecnologici privati non rientra tra le competenze di questa Agenzia (vedi FAQ su abitazioni private). - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da attività produttive, commerciali, professionali e di servizi
La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell’Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, distanza tra l’edificio dell’esponente e l’attività, descrizione della sorgente rumorosa, orari/giorni in cui viene percepito il disturbo ecc. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza sulla regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo ai sensi della DGRT 490/2014, potrà attivare ARPAT anche per le verifiche strumentali. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da infrastruttura di trasporto
La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell’Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie a individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l’edificio del disturbato e l’infrastruttura.Il Comune ai sensi della DGRT 490/2014:
- effettua una verifica interna preliminare sulla base dei documenti in suo possesso (piani di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del DM 29/11/2000, monitoraggi già effettuati…);
- se la segnalazione riguarda il rumore prodotto da una infrastruttura non di competenza comunale, provvede ad inviare al gestore dell’infrastruttura stessa una richiesta di informazioni, in merito alla presenza, nell’area oggetto dell’esposto, di un piano di contenimento ed abbattimento del rumore ex DM 29/11/2000 nonché allo stato di avanzamento dello stesso e alle verifiche di efficacia acustica eseguite sugli interventi già attuati (ex art. 2, comma 5 del DM 29/11/2000);
- attiva, se ritenuto del caso, il controllo ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge.
In base al DM 29/11/2000 gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore proveniente dalle infrastrutture di trasporto spettano all’ente gestore delle infrastrutture stesse (inclusi Comuni, Province e Regioni). Gli enti gestori hanno infatti l’obbligo di individuare le aree in cui si verifichi il superamento dei limiti di immissione per l’apporto delle infrastrutture stesse e di presentare il piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture, con interventi da realizzare secondo i tempi e i criteri di priorità previsti nel succitato DM.
- Cosa fare per un problema di rumore proveniente da manifestazioni e attività temporanee
La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello contenuto nell’Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e distanza edificio disturbato, orari/giorni in cui viene percepito il disturbo ecc. Il Comune, previa verifica della regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo, può effettuare con proprio personale i controlli del rispetto degli orari e delle prescrizioni dell’autorizzazione, le sorgenti presenti e attivare ARPAT, se necessario, per le verifiche fonometriche.
È il Comune che autorizza le manifestazioni e attività temporanee e rilascia eventuali deroghe ai limiti di emissione e di immissione acustica previsti dal DPCM 14/11/1997 ed attribuiti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alle zone in cui sono ubicate.
Ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998 i Comuni prevedono nei loro regolamenti apposite norme contro l’inquinamento acustico e in particolare disciplinano le modalità di presentazione delle richieste di deroga, secondo quanto disposto nel DPRGT 2/R del 2014. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate dal Comune acquisendo, quando previsto dal DPRGT 2/R del 2014, il parere dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da schiamazzi in ambiente esterno
Le situazioni di disturbo dovute a schiamazzi e grida prodotte in ambiente esterno sono regolamentate dal codice penale, art. 659 “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Per segnalare tali situazioni e chiedere un intervento è necessario rivolgersi alle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc. Nel caso il vociare avvenga in resede di pertinenza di un locale allestito per la permanenza di persone (cortili e/o altri spazi esterni attrezzati) si applica il DPCM 14/11/97 come per l’intera attività e vale quindi quanto indicato per le attività produttive. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da campane della chiesa cattolica
Si applica l’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, approvato con Legge 121/1985, che riconosce alla chiesa il potere di regolamentare con proprie norme esclusive il pubblico esercizio del culto.
Con sentenza del 29/2/1993 la prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il campo di applicazione della citata Legge 121/85 è limitato alle attività tutelate dall’accordo stesso. È sempre necessario distinguere se le campane siano utilizzate per attività connesse al culto oppure al di fuori di tali attività, come nel caso del rintocco delle ore.
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che, coinvolgendo la Diocesi, potrà giungere alla soluzione del problema attraverso la regolamentazione del suono delle campane.
Qualora ricorrano le condizioni, il Comune potrà eventualmente attivare l’ARPAT per una verifica strumentale ai sensi e nei limiti della LRT 30/2009 (vedi quanto indicato per le attività produttive). - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da camion/autobus che sosta con motore acceso
La sosta con motore acceso nelle aree pubbliche o assimilabili è sanzionata dal Codice della Strada (Art. 157, commi 2 e 7 bis).
Laddove la messa in funzione del camion sia legata a necessità di condizionamento del mezzo e/o refrigerazione del vano che alloggia i prodotti alimentari/deperibili, trattandosi di attività legata a esigenze commerciali/professionali, rientra nelle attività che devono rispettare i limiti di cui al DPCM 14/11/97 e vale quanto indicato per le attività produttive.
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente – preferibilmente alla Polizia municipale – che potrà verificare la problematica e invitare il soggetto disturbante a mettere in atto gli accorgimenti necessari ad eliminare l’inconveniente (allontanamento del mezzo da possibili recettori disturbati, ricarica vano refrigerato con alimentazione elettrica).
Qualora si tratti di un camion per la raccolta dei rifiuti urbani il problema va sempre segnalato al Comune ed eventualmente al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, per valutare la fattibilità di modalità operative alternative dell’organizzazione del servizio. Per quanto riguarda, nello specifico, la raccolta dei rifiuti, i Comuni potrebbero aver disciplinato queste attività nei propri regolamenti delle attività rumorose adottati ai sensi della Legge 447 del 26/10/1995 e della LRT 89/1998. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da mezzi agricoli e dispositivi di allontanamento fauna
Nel caso in cui l’utilizzo delle macchine agricole o dei dispositivi di allontanamento fauna avvenga nell’ambito di un’attività produttiva (es. azienda agricola) valgono le indicazioni riportate per le attività produttive.
Se invece si tratta di utilizzo di mezzi/ cannoncini agricoli da parte di un privato che coltiva il terreno a scopi familiari valgono le indicazioni riportate per le abitazioni private, e la problematica rientra nell’ambito dei contenziosi tra privati per i quali si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l’applicazione dell’art. 844 del Codice civile.L’utilizzo dei dispositivi di allontanamento fauna è spesso disciplinato nei regolamenti comunali delle attività rumorose – consultabili sui siti web dei Comuni che li hanno approvati come regolamenti specifici o disposizioni attuative del Piano comunale di classificazione acustica PCCA – o da altre disposizioni a tutela dell’inquinamento acustico, per cui occorre fare riferimento al Comune di competenza. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da abbaiare di cani
Se la rumorosità deriva da un’attività quale allevamento di cani, pensionato per cani, (canile), servizio di toilette per animali o di addestramento ecc, si configura un’attività produttiva/ professionale e quindi valgono le indicazioni riportate per le attività produttive. Nel caso di canili/rifugi gestiti da associazioni no-profit, va approfondita la questione dell’aspetto professionale dell’attività per ogni caso specifico.
Qualora, invece, il disturbo derivi dalla gestione domestica del cane valgono le indicazioni riportate per le abitazioni private, in quanto la problematica rientra nell’ambito dei contenziosi tra privati per i quali si può ricorrere al Giudice di Pace richiamando l’applicazione dell’art. 844 del Codice civile.
Si può altresì configurare la responsabilità penale del proprietario, ai sensi dell’art. 659 comma 1 del codice penale, nei casi in cui il proprietario susciti o non impedisca strepiti di animali e/o laddove il comportamento dell’animale sia legato a condizioni di mantenimento non idonee (che possono arrivare a configurarsi come reato art. 544-ter per maltrattamento), da accertarsi da parte delle Forze di polizia, anche in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da attività di tiro a segno/tiro a volo o piste per corsa di veicoli a motore (autodromi, ecc.)
Tali attività sono soggette alla normativa in materia di inquinamento acustico (ma per esse non sono applicabili i valori del limite differenziale di immissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997) e in particolare il DPR n. 304 del 3/4/2001 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26/11/1995 n. 447″.
La segnalazione va inviata al Comune territorialmente competente che potrà verificare la problematica ed eventualmente attivare ARPAT per le verifiche strumentali, secondo le procedure di gestione esposto della DGRT 490 del 16/6/2014, come indicato per le attività produttive. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da funzionamento di una cabina elettrica
Al rumore prodotto da cabine elettriche e impianti radioelettrici si applica la vigente normativa in materia di inquinamento acustico e quindi devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997. Valgono le indicazioni riportate per l’insediamento produttivo. - Cosa fare per un problema di rumore proveniente da rumore proveniente da fonte non individuata
In caso di rumori provenienti da fonte non individuata, ARPAT non interviene. ARPAT interviene solo su richiesta del Comune su sorgenti specifiche individuate e legate ad attività produttive di beni e servizi, ricreative, professionali per le quali sono applicabili i limiti di cui alla normativa per le attività produttive. - Cosa fare per un problema di vibrazioni
Al momento la normativa italiana non tratta la matrice vibrazioni, per cui non sono previsti valori limite da verificare.
Il fenomeno vibrazionale è solitamente accompagnato anche da un rilevante impatto acustico, per il quale è possibile rivolgersi al Comune, ente competente per il controllo sul rumore, compilando il modulo di cui all’Allegato A della DGRT 490 del 16/6/2014
Rifiuti
- A chi segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sulla strada, in un campo, fuori dal cassonetto, ecc.
È necessario inoltrare una segnalazione al Comune (Ufficio Ambiente e/o Polizia Municipale).
• Se i rifiuti sono su un terreno pubblico, il Comune – attraverso il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani – provvede alla loro rimozione;
• Se i rifiuti sono stati abbandonati in un’area privata, il Sindaco emette un’ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell’abbandono. Il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area (es affittuario, usufruttuario ecc.) può essere chiamato a rispondere dell’abbandono.
L’abbandono di rifiuti è regolato dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006; con la Legge 137/2023 l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti su suolo e nel suolo da parte di un privato cittadino è diventato illecito penale ed è punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 €, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
Suolo
- Il vicino non pulisce i terreni di sua proprietà e non taglia l’erba, a chi è possibile segnalare la situazione di degrado?
È possibile segnalare questa situazione al Comune, ARPAT non ha competenze in merito.
