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Altre novità introdotte dalla legge 68/2015

" "Oltre alla Introduzione nel codice penale dei delitti ambientali ed alla introduzione nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) di una nuova parte (VI-bis) che prevede il potere di prescrizione, la legge 68/2015 ha anche introdotto una serie di altre novità in merito a:

 

Bonifica dei siti

Si tratta di modifiche di raccordo e coordinamento rispetto all’introduzione dei nuovi delitti ambientali.
In particolare:

  • al primo comma dell’art. 257, D.Lgs. 152/06, è stata inserita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Mediante tale modifica è stata limitata la fattispecie di reato ivi prevista ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto. In tal modo, le diverse condotte omissive dovranno essere ricondotte alla nuova fattispecie delittuosa di cui all’art.452-terdecies, C.P.
  • all'ultimo comma dell'art. 257, D.Lgs. 152/06, la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli242 e ss. è stata riferita alle sole «contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1» e non più genericamente ai «reati». Con tale modificasono state escluse dalla condizione di non punibilità tutte le ipotesi di delitto di nuova introduzione.

Ripristino dello stato dei luoghi

Il nuovo articolo 452-duodecies C.P. prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del C.P. il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di insolvibilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). E’ previsto inoltre che al ripristino dello stato dei luoghi si applichino le disposizioni di cui al titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Confisca

Il nuovo articolo 452-undecies C.P prevede che, in tutti i casi di condanna o applicazione pena a seguito di patteggiamento per i reati di:

  • inquinamento ambientale (art. 452-bis);
  • disastro ambientale (art. 452-quater);
  • traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
  • impedimento del controllo (art. 452-septies);
  • associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452-octies,

è sempre ordinata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

È altresì previsto che i beni confiscati o i loro proventi siano messi nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni competenti per la bonifica dei luoghi e vincolati al relativo uso.
La confisca non trova applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Un’ulteriore ipotesi di confisca è prevista dall’art. 1, co.3, L. 68, di modifica dell’art. 260 D.lgs. 152\06 (traffico illecito di rifiuti) mediante l'inserimento di un comma 4-bis. La disposizione prevede che debba sempre essere ordinata la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Circostanze aggravanti ambientali

Il nuovo art. 452-novies C.P. introduce specifiche aggravanti applicabili in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato, sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal d.lgs. 152\06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152\06 o da altra legge che tutela l'ambiente. La disposizione stabilisce altresì che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.
 

Diminuzione di pena per ravvedimento operoso

Il nuovo art. 452-decies C.P. prevede la possibilità di diminuzione delle pene per i delitti ambientali di:

  • associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) aggravata ai sensi del nuovo articolo 452-octies,
  • attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06, in favore di chi:
  • si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
  • aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto,nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
    L’art. 452-decies, comma 2, prevede inoltre la possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui sopra, in corso di esecuzione. In tali casi il corso della prescrizione viene sospeso.

Ampliamento art. 32 cp in materia di pene accessorie

L’art. 1, co. 5, L. 68/2015 inserisce i delitti di inquinamento (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), impedimento al controllo (art. 452-septies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs 152/06) tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
 

Raddoppio termini di prescrizione

L’art. 1, co. 6, L. 68/15 modifica l’art. 157 cod. pen., raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis.
 

Modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche

L’art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l’art. 25-undecies del D.lgs. 231\2001, prevedendo l’applicazione dellesanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente.

 

Inasprimento sanzioni in caso di commercio di animali e vegetali in via di estinzione

L’art. 2 della L. 68/15 interviene ad inasprire le sanzioni amministrative e penali già previste dalla L.150/1992.

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