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Art. 21 Organi dell’ARPAT

1. Sono organi dell’ARPAT:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.

1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

 

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