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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 1 Natura giuridica e principi organizzativi

Art. 1 Natura giuridica e principi organizzativi

  1. Il presente Regolamento, sancisce i principi relativi al funzionamento dell’Agenzia, definendo gli aspetti fondamentali del suo assetto organizzativo, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e nel rispetto della normativa in materia di pubblico impiego e dei contratti collettivi vigenti del comparto della sanità.
  2. ARPAT è ente dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 30/2009.
  3. ARPAT garantisce l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle funzioni ad essa affidate dalla L.R. n. 30/2009.
  4. ARPAT persegue l’obiettivo di assicurare un più ampio quadro conoscitivo relativo alle “pressioni” ed agli “impatti” esercitati sull’ambiente che possano modificarne lo “stato” al fine di perseguire un sempre maggiore livello di protezione ambientale. Concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e miglioramento sostanziale e misurabile dell’ambiente in Toscana.
  5. ARPAT svolge l’attività di controllo ambientale, di supporto tecnico scientifico e di elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale come previsto dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della L.R. n. 30/2009;
  6. La tipologia, il livello, i soggetti beneficiari, il costo unitario, i tempi di erogazione delle attività e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che prevede tali attività sono descritti nella Carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 13 della LR. n. 30/2009.
  7. I processi di ARPAT, intesi come insiemi di attività correlate e finalizzate al raggiungimento di obiettivi agenziali, si distinguono in processi primari, finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali esplicitate nella Carta dei servizi e delle attività, in processi di governo, finalizzati alla definizione delle politiche, degli indirizzi e dei programmi per la realizzazione ed il miglioramento dei processi primari ed in processi di supporto, finalizzati alla fornitura delle risorse, degli strumenti e delle conoscenze necessarie alla realizzazione dei processi primari.
  8. L’assetto organizzativo di ARPAT è improntato al principio della responsabilità personale di ogni singolo dirigente ed operatore del comparto, nell’esercizio delle funzioni che gli competono, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle prerogative sindacali.
  9. ARPAT privilegia nei propri metodi e percorsi operativi la cooperazione, l’integrazione e la trasversalità delle attività, lavorando per obiettivi, al fine di ottenere risultati misurabili.

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