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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 17 Finanziamento pubblico delle attività dell’ARPAT

Art. 17 Finanziamento pubblico delle attività dell’ARPAT

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2 , lettera a), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.

2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2 lettera b) e comma 3 sono finanziate con i contributi integratividi cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.

3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c).

4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) secondo quanto previsto dall’articolo 18. .

 

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