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PCB (policlorobifenili) - Comunicazione per inventario (art.3 D.Lgs 209/99)

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'obbligo di presentazione della comunicazione biennale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 209, i detentori di:

  • apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 dm3 (5 litri) - inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito - la cui concentrazione di PCB risulta superiore a 50 ppm (o 50 mg/Kg o 0,005% in peso)
  • oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e con una concentrazione superiore a 25 ppm (o 25 mg/Kg o 0,0025 % in peso).

 

Quando presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata ogni 2 anni. Deve essere aggiornata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento riguardante il numero di apparecchi contenenti PCB o le quantità di PCB detenute (art. 3, comma 3 del D.Lgs. 209/99).

La scadenza per la presentazione della prossima comunicazione è fissata per il 31/12/2014
 

 

Il modello da utilizzare per la comunicazione

La modulistica da utilizzare per la comunicazione è quella indicata nel DM Ambiente 11 ottobre 2001 da compilare secondo le relative istruzioni. 

file rtf Istruzioni (formato RTF, 14KB)

file pdf Modulistica (formato PDF, 147KB - necessita di Acrobat reader)

 

I metodi per la determinazione analitica delle concentrazioni

I metodi per la determinazione analitica delle concentrazioni sono quelli indicati nel DM Ambiente 11 ottobre 2001.

 

A chi presentare le comunicazioni

Le comunicazioni di detenzione dei fluidi e delle apparecchiature contenenti PCB previste dall'art. 3 del D.Lgs 22 maggio 1999, n. 209 devono essere presentate alla Sezione regionale del Catasto rifiuti presso ARPAT a mezzo PEC.

Si ricorda che in base all'art.18 c.1 lett. d) della Legge 18 aprile 2005, n. 62 i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 ovvero quando il rispetto delle predette condizioni risulti da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza di tale comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sezione regionale del Catasto rifiuti (tel. 055-3206342).

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