Vai al contenuto

Cosa è la valutazione ambientale strategica (VAS)

Cosa è la valutazione ambientale strategica (VAS)

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente – secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i – “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

La pubblica amministrazione che elabora il piano/programma (autorità procedente) ovvero la pubblica amministrazione che lo recepisce, adotta o approva – quando a predisporre il piano/programma è un soggetto diverso, pubblico o privato – contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
  • l’elaborazione del rapporto ambientale;
  • lo svolgimento di consultazioni;
  • la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  • la decisione;
  • l’informazione della decisione;
  • il monitoraggio.

Per ciascuna fase, il Decreto 152/2006 stabilisce modalità di svolgimento, contenuti e soggetti coinvolti.

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui spetta l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.

La VAS si applica ai piani e ai programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, IIbis, III e IV del decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

Per i piani e programmi delle suddette categorie che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, è prevista la VAS qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente.

Per i Piani e Programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli Enti Locali e degli Enti Parco Regionali si applicano le disposizioni della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.