Nuova Cosmave di Massarosa: il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’operato di Comune e ARPAT
Concluso il secondo grado di giudizio del contenzioso relativo alla qualificazione dei materiali depositati presso l’impianto di via del Brentino a Massarosa
È stata depositata, lo scorso mese di febbraio, la sentenza del Consiglio di Stato che conclude il secondo grado di giudizio del contenzioso promosso da Nuova Cosmave contro il Comune di Massarosa e ARPAT, in merito alla qualificazione dei materiali depositati presso l’impianto di via del Brentino a Massarosa. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza del TAR Toscana, respingendo l’appello della società e riconoscendo la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale e di ARPAT.
La vicenda riguarda circa 17.000 tonnellate di “marmettola” – residui derivanti dalla lavorazione di marmo, pietre e graniti – depositate presso l’impianto di via del Brentino. La società sosteneva che tale materiale fosse qualificabile come “sottoprodotto” e non come rifiuto. A seguito delle verifiche tecniche svolte da ARPAT, il materiale era stato invece qualificato come rifiuto speciale, in quanto non risultavano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa per la qualifica di sottoprodotto, in particolare quella relativa alla “certezza del riutilizzo”.
Sulla base delle relazioni tecniche di ARPAT, il Comune di Massarosa aveva emanato un’ordinanza, imponendo la rimozione e lo smaltimento del materiale. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana e successivamente al Consiglio di Stato.
Nel corso del giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha disposto un approfondimento mediante verifica tecnica affidata ad un esperto nominato dall’Università degli Studi di Firenze.
Dalla verifica è emerso che:
il materiale non soddisfa il requisito normativo della certezza del riutilizzo, con riferimento all’utilizzo previsto nel progetto di riqualificazione dell’ex discarica dismessa “Cava 4” del Brentino, ovvero servizi sportivi e ricreativi;
sotto il profilo delle concentrazioni soglia di contaminazione, il materiale non rispetta i limiti normativi relativi alle aree a verde pubblico/residenziale, pur rientrando nei limiti previsti per le aree ad uso commerciale e industriale.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la qualificazione come sottoprodotto non può essere effettuata in astratto, ma deve essere valutata in concreto, con riferimento alla destinazione effettiva e certa del materiale. Nel caso specifico, tale certezza non è risultata dimostrata.
Con la sentenza definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Nuova Cosmave, confermato la legittimità degli atti impugnati e posto integralmente a carico della società appellante il compenso del verificatore.
La decisione consolida l’orientamento secondo cui, per qualificare un materiale come sottoprodotto, devono sussistere contestualmente tutte le condizioni previste dalla norma, fin dal momento della sua produzione.
ARPAT ha partecipato al giudizio in entrambi i gradi, difendendo i propri pareri tecnici. La sentenza conferma la solidità dell’istruttoria svolta dall’Agenzia e la correttezza delle valutazioni tecniche effettuate. L’esito del contenzioso rappresenta un importante chiarimento in materia di gestione dei residui di lavorazione e di corretta applicazione della normativa ambientale, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
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