Richieste di accesso
Il Diritto di accesso è il diritto riconosciuto al pubblico di conoscere e ottenere copia di documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
In generale, la finalità del diritto di accesso è quella di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa favorendo la partecipazione del pubblico. Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste diverse tipologie di accesso che si differenziano per l’oggetto e per la legittimazione attiva alla presentazione delle richieste. Quattro le principali tipologie:
Descrizione procedimento amministrativo
É l’accesso a ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, digitale o di qualunque altra specie, del contenuto di atti anche interni o non, relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’Agenzia e concernenti attività di pubblico interesse.
É consentito a tutti i soggetti, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso.
É necessario indicare la motivazione o la giustificazione a sostegno della richiesta.
Riferimenti normativi
L. 241/1990;
DPR 184/2006
Decreto DG n. 65 del 15/05/2019
Responsabile del procedimento
Dirigente responsabile del procedimento amministrativo, di supporto tecnico o delle attivita di controllo competente a formare o detenere il documento richiesto
Termine conclusione procedimento
Trenta giorni dal ricevimento della istanza
Titolare potere sostitutivo
Il Titolare è il Direttore amministrativo.
É il potere esercitabile dall’interessato in caso di mancata risposta entro 30 giorni dall’ istanza. Il suo esercizio è alternativo all’attivazione degli altri strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso (art. 2, co. 9-bis L. 241/90)
Strumenti tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso
Si tratta di strumenti di tutela contro la decisione/mancata risposta che possono essere attivati in via alternativa tra loro, sia dall’interessato che dagli eventuali controinteressati all’accesso;
- Istanza di riesame al Difensore Civico regionale entro 30 giorni (solari) dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio-rigetto;
- Ricorso al TAR entro 30 giorni (solari) dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio-rigetto.
Qualora l’interessato si sia prima rivolto al Difensore civico, tale termine decorre dalla data di ricevimento dell’esito del ricorso.
Descrizione procedimento amministrativo
É l’accesso a ogni rappresentazione scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualsiasi altra forma materiale delle informazioni ambientali (v. definizione art. 2, D.Lgs. 195/2005) detenute dall’Agenzia.
É consentito a chiunque senza necessità di indicare la motivazione o la giustificazione a sostegno della richiesta.
Riferimenti normativi
D.lgs 195/2005
Decreto DG n. 65 del 15/05/2019
Responsabile del procedimento
Dirigente responsabile del procedimento amministrativo, di supporto tecnico o delle attivita di controllo competente a formare o detenere il documento/informazione/dato richiesto.
Termine conclusione procedimento
Trenta giorni dal ricevimento della istanza o 60 giorni in caso di particolare complessità della richiesta
Titolare potere sostitutivo
Il Titolare è il Direttore amministrativo.
É il potere esercitabile dall’interessato in caso di mancata risposta entro 30 giorni dall’ istanza. Il suo esercizio è alternativo all’attivazione degli altri strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso (art. 2, co. 9-bis L. 241/90)
Strumenti tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso
Si tratta di strumenti di tutela contro la decisione/mancata risposta che possono essere attivati in via alternativa tra loro, sia dall’interessato che dagli eventuali controinteressati all’accesso;
- Istanza di riesame al Difensore Civico regionale entro 30 giorni (solari) dalla conoscenza del provvedimento di diniego o decorsi inutilmente 30 giorni dall’istanza;
- Ricorso al TAR entro 30 giorni (solari) dalla comunicazione del diniego o decorsi inutilmente 30 giorni dall’istanza;
Qualora l’interessato si sia prima rivolto al Difensore civico, tale termine decorre dalla data di ricevimento dell’esito del ricorso.
Descrizione procedimento amministrativo
É l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti da ARPAT oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
É consentito a chiunque senza necessità di indicare la motivazione o la giustificazione a sostegno della richiesta.
Riferimenti normativi
D.lgs. 33/2013 art. 5, comma 1
Decreto DG n. 65 del 15/05/2019
Responsabile del procedimento
Termine conclusione procedimento
Trenta giorni dal ricevimento della istanza
Titolare potere sostitutivo
Il Titolare è il Direttore amministrativo.
É il potere esercitabile dall’interessato in caso di mancata risposta entro 30 giorni dall’ istanza. Il suo esercizio è alternativo all’attivazione degli altri strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso (art. 2, co. 9-bis L. 241/90)
Strumenti tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso
Si tratta di strumenti di tutela contro la decisione/mancata risposta che possono essere attivati in via alternativa tra loro, sia dall’interessato che dagli eventuali controinteressati all’accesso;
- Istanza di riesame al Difensore Civico regionale entro 30 giorni (solari) dalla conoscenza del provvedimento di diniego o decorsi inutilmente 30 giorni dall’istanza;
Descrizione procedimento amministrativo
É l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti da ARPAT, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
É consentito a chiunque senza necessità di indicare la motivazione o la giustificazione a sostegno della richiesta.
Riferimenti normativi
D.lgs. 33/2013 art. 5, comma 1
Decreto DG n. 65 del 15/05/2019
Responsabile del procedimento
Dirigente responsabile del procedimento amministrativo, di supporto tecnico o delle attivita di controllo competente a formare o detenere il documento/ informazione/dato richiesto
Termine conclusione procedimento
Trenta giorni dal ricevimento della istanza
Titolare potere sostitutivo
Il Titolare è il Direttore amministrativo.
É il potere esercitabile dall’interessato in caso di mancata risposta entro 30 giorni dall’ istanza. Il suo esercizio è alternativo all’attivazione degli altri strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso (art. 2, co. 9-bis L. 241/90)
Strumenti tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa sull’accesso
Si tratta di strumenti di tutela contro la decisione/mancata risposta che possono essere attivati in via alternativa tra loro, sia dall’interessato che dagli eventuali controinteressati all’accesso;
- Istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 30 giorni (solari) dalla comunicazione del diniego o decorsi inutilmente 30 giorni dalla istanza.
- Istanza di riesame al Difensore Civico regionale entro 30 giorni (solari) dalla conoscenza del provvedimento di diniego o decorsi inutilmente 30 giorni dall’istanza;
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