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RENTRi, il nuovo sistema digitale nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

28/11/2025 11:00

Il RENTRi sostituisce progressivamente i registri cartacei e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)

RENTRi, il nuovo sistema digitale nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Foto di Rose Galloway Green su Unsplash

Con il RENTRi, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito dal decreto legislativo 152/2006 e disciplinato dal DM 59/2023, il sistema di controllo dei rifiuti in Italia entra in una nuova fase. Si tratta dello strumento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica punta a digitalizzare l’intero percorso del rifiuto: dalla produzione al trasporto, fino al recupero o allo smaltimento.

Il RENTRi sostituisce progressivamente i registri cartacei e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), introducendo la gestione completamente digitale dei documenti. La piattaforma permette di registrare i movimenti, compilare e trasmettere i FIR, integrare le informazioni tra produttori, trasportatori e impianti, e rendere disponibili i dati a ISPRA, alle ARPA e al MASE.

Secondo le linee ufficiali del Ministero, il nuovo sistema garantisce:

  • un flusso costante di dati aggiornati a supporto delle politiche ambientali;
  • strumenti più efficaci per prevenire e contrastare la gestione illecita dei rifiuti;
  • procedure semplificate per le imprese, grazie alla digitalizzazione degli adempimenti;
  • tempi più rapidi per monitorare gli obiettivi europei su recupero e riciclo;
  • l’eliminazione di milioni di documenti cartacei.

Chi deve iscriversi
L’iscrizione al RENTRi è obbligatoria per una vasta platea di operatori: impianti di trattamento, trasportatori, intermediari, consorzi e produttori di rifiuti pericolosi. Sono inclusi anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, quando superano i 10 dipendenti.

L’obbligo è introdotto in modo graduale:

  • dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali, soggetti diversi dai produttori (trasportatori, impianti, intermediari, consorzi);
  • dal 15 giugno al 14 agosto 2025: imprese tra 10 e 50 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali;
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti e produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa a prescindere dal numero di dipendenti.

Chi avvia l’attività successivamente alle scadenze deve iscriversi prima della prima annotazione sul registro digitale.

Registri e formulari: cosa cambia dal 2025
Dal 13 febbraio 2025:

  • gli iscritti al RENTRi dovranno tenere i registri di carico e scarico esclusivamente in formato digitale, tramite i propri software o i servizi della piattaforma;
  • tutti gli operatori, anche non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli di FIR vidimati in digitale. Il FIR digitale sostituirà gradualmente quello cartaceo.

Le annotazioni sul registro e la trasmissione dei dati al RENTRi restano due operazioni distinte, con tempistiche definite dalla normativa ambientale.

Trasmissione dei dati e interoperabilità
I dati relativi ai FIR digitali per i rifiuti pericolosi devono essere trasmessi tramite interoperabilità dei gestionali aziendali o attraverso i servizi messi a disposizione dal RENTRi con le tempistiche definite dalla norma:

  • produttori: entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
  • trasportatori: entro 10 giorni dalla consegna all’impianto;
  • impianti di recupero/smaltimento: entro 2 giorni dalla presa in carico dei rifiuti.

Il produttore può delegare la trasmissione al trasportatore o ad altri soggetti delegati.

Come avviene l’iscrizione
L’iscrizione è possibile solo online, sul portale ufficiale www.rentri.gov.it, tramite SPID, CIE o CNS. Sono previsti diritti annuali variabili in base alla categoria di appartenenza.
I dati sono conservati digitalmente per cinque anni e gli Enti, amministrazioni ed organi di controllo (fra cui ARPA, MASE e ISPRA) possono accedervi per le attività di vigilanza e controllo.

Sanzioni
Il DM 59/2023 richiama le sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale: mancata o tardiva iscrizione, omissioni o falsità nelle registrazioni e uso non conforme dei modelli digitali comportano sanzioni amministrative anche rilevanti.

Con il RENTRi, la digitalizzazione dei flussi informativi diventa uno strumento chiave per rafforzare trasparenza, controllo e qualità dei dati ambientali, contribuendo a un sistema più efficiente e coerente con gli obiettivi dell’economia circolare.

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