Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sei in: Home Notizie Notizie brevi 2020 Nuove regole sui livelli di zolfo nel carburante delle navi: controlli e sanzioni

Dove Siamo

 

Nuove regole sui livelli di zolfo nel carburante delle navi: controlli e sanzioni

14/02/2020 07:30

Intervista a Alessio Loffredo, Capitano di Fregata (CP) della Direzione Marittima di Livorno

Dal 1° gennaio 2020, le navi devono utilizzare olio combustibile con un contenuto di zolfo ridotto rispetto al passato, dopo che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato il limite dello 0,5% di zolfo per il carburante utilizzato nel trasporto marittimo.

Riguardo a queste nuove regole, a chi spettano i controlli e quali sono le sanzioni previste? Abbiamo a tal proposito rivolto qualche domanda a Alessio Loffredo, Capitano di Fregata (CP) della Direzione Marittima di Livorno.


A chi spettano i controlli in merito ai nuovi limiti introdotti?

I controlli sul tenore di zolfo nei combustibili spettano, come d’altronde già prima della nuova normativa che comporta una “ulteriore riduzione” di limiti che già erano presenti, al personale del corpo delle Capitanerie di porto. In tale senso sono regolarmente e periodicamente compiuti, nel porto di Livorno, i controlli sui combustibili navali e sul tenore di zolfo, grazie anche ad una apposita convenzione stipulata con la locale Agenzia delle Dogane, che in questo senso funge da “laboratorio di analisi” per i campioni di carburante prelevati dagli ispettori della Capitaneria.

Solo nel contesto livornese, la struttura organizzativa ha effettuato, nell’anno 2019, 80 controlli a navi battenti bandiera straniera, sottoponendole, tra l’altro, alla verifica sul rispetto della normativa in materia di prevenzione da inquinamento da idrocarburi e atmosferico. Parimenti le unità italiane sono state sottoposte a medesimo controllo in numero pari a 56 tra controlli per inquinamento da idrocarburi e inquinamento atmosferico.

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta i limiti?

Ai sensi dell’art. 296 del DLgs152/2006 le misure sanzionatorie si possono riassumere in tre fattispecie principali:

  1. L’armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti di legge sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 Euro; in caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni, quale misura accessoria: a. la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili; b. l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
  2. Qualora il Comandante ometta di registrare il cambio di combustibile sui libri di bordo, allo stesso è applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 1193 del Codice della Navigazione (somma da 1.549 a 9.296 Euro).
  3. Chi, all’atto della fornitura di combustibile ad uso marittimo, non mette a disposizione dell’armatore o di un suo delegato il bollettino di accompagnamento (bunker delivery note) o il campione del combustibile, o qualora gli stessi non contengano le indicazioni previste, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi non conserva a bordo il bollettino o il campione.

Alla stessa sanzione indicata al punto 1. sono poi sottoposti coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti dall’art. 295 del DLgs 152/2006.

Questa misura come si integra con l'accordo recentemente firmato a Livorno tra Comune, Capitaneria di porto e principali compagnie di navigazione (Blue agreement)?

La riduzione del tenore di zolfo nei carburanti marini è imposta tramite normativa internazionale a cui tutti gli Stati devono conformarsi.

Il Livorno Blue Agreement è un accordo locale che vede come protagonisti istituzionali il Comune di Livorno e la Capitaneria di porto di Livorno da una parte e dall’altro le principali compagnie di navigazione che, con le loro navi, hanno approdi regolari (di linea) nel porto di Livorno. L’Accordo formalizza l’impegno da parte delle compagnie di navigazione a mettere in atto una serie di “buone pratiche” che possano concretizzarsi nell'effettiva riduzione della “fumosità” delle navi quando sono nelle vicinanze o ormeggiate in porto. Fumosità che può non avere alcun collegamento con il tipo di combustibile utilizzato.

Le Buone pratiche cui si fa riferimento si sostanziano ad esempio in:

  • utilizzare le macchine principali e ausiliarie al miglior regime possibile ai fini della corretta combustione;
  • avviare i motori in maniera tale da limitare la fumosità ai bassi regimi;
  • avviare le utenze ausiliarie in sequenza tale da evitare la messa in moto improvvisa dei diesel generatori in stand by, compatibilmente con la disponibilità richiesta per detti servizi ausiliari;
  • evitare l’utilizzo di utenze non essenziali in porto;
  • evitare assolutamente le soffiature delle condotte di scarico;

ed altre.

Quindi la normativa in materia di riduzione dei tenori di zolfo e il Livorno Blue Agreement non derivano l’uno dall’altro, né sono immediatamente collegati, ma sono di fatto accomunati dallo stesso obbiettivo: la riduzione delle emissioni inquinanti nel porto e sue immediate adiacenze, a favore dell’ambiente portuale e cittadino retrostante.

— archiviato sotto:
Azioni sul documento
Strumenti personali