Terre e rocce da scavo: una nota del Ministero dell'Ambiente
In relazione al "Documento di trasporto" previsto dall'allegato 6 del DM 161/2012
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, con alcuni chiarimenti contenuti in una nota del 16 maggio 2014 in risposta ad un quesito posto da alcuni operatori privati sull’applicazione dell’allegato 6 del Decreto n. 161/2012, ha precisato che per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del citato decreto, è sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa al giorno contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”.
Il Decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.).
Tale indicazione, si precisa nella nota, è determinata nell'ottica della semplificazione ed ottimizzazione dell'attività amministrativa.