La risposta ARPAT ai comuni di Piombino e San Vincenzo
Chiarimenti sui controlli programmati nelle acque di balneazione
ARPAT ha risposto alla lettera dei Comuni di Piombino e San Vincenzo, ripresa anche dalla stampa locale, con la quale si chiedevano le motivazioni per le quali “l'Agenzia non abbia valutato il delicato scenario attuale e non abbia ritenuto opportuno spostare la data del prelievo” dell’11 maggio 2020 nelle acque di balneazione di competenza dei due Comuni.
Nella lettera si è fatto presente che non è nella disponibilità dell'Agenzia variare le date di prelievo al di fuori di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
ARPAT è, infatti, tenuta a comunicare alla Regione ed al Ministero della Salute entro il 30 marzo di ogni anno il “programma di monitoraggio” (comma 4 art. 6 D.Lgs 116/2008) con l’indicazione di tutte le date di prelievo previste per l’intera stagione balneare in ciascuna acqua di balneazione, il cosiddetto “calendario”.
Il comma 5 dell’Allegato 5 al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1725/2020 (quello riferito alla stagione balneare attuale) prevede che si possa effettuare uno “spostamento della data dei prelievi entro 4 giorni successivi alla data indicata nel suddetto calendario …. solo a seguito di un reale impedimento all’esecuzione dei prelievi (condizioni meteomarine e/o meteorologiche avverse e situazioni di emergenza) o nel caso di situazioni inaspettate di cui all’art. 5, lettera b) del D.lgs. n. 116/2008”.
Il primo caso si riferisce, come è esplicitato, ad un “reale impedimento all’esecuzione dei prelievi”, ad una situazione, cioè, in cui non ci siano le condizioni di sicurezza per eseguire il campionamento da parte dei nostri operatori o in cui venga impedito l’accesso alla zona di prelievo per motivi di sicurezza, come accaduto, ad esempio, nel caso di cantieri per opere di difesa della costa.
La seconda eventualità è quella che fa riferimento ad un divieto di balneazione imposto dalle Amministrazioni comunali (lettera b), comma 1, art. 5 D.Lgs 116/2008 per “una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti” e che è stata ulteriormente declinata al comma 8 dell’Allegato 5 al DDRT n. 1725/2020, consigliando, in questi casi, alle Amministrazioni comunali di “delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare”.
Alla luce di queste norme il giorno 11 maggio 2020 nelle acque di balneazione interessate da prelievi programmati non vi è stato alcun impedimento all’esecuzione degli stessi, che sono stati effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle specifiche (D.lgs 116/2008, DM 30/03/2010).
Di conseguenza, questa Agenzia non aveva alcuna motivata possibilità di spostare le date di prelievo, facoltà che, come speriamo di aver esaurientemente illustrato, è ben regolata dalle norme nazionali e regionali e che non può tener conto delle pur legittime osservazioni formulate dai due comuni.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di collaborazione “affinché tutti insieme, nel rispetto delle leggi, possiamo arginare il fenomeno di crisi e aiutare il tessuto economico, sociale e produttivo a ripartire”, ARPAT ha confermato la disponibilità per gli ambiti di competenza a fornire un proprio contributo per orientare tali azioni, in un’ottica di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, così come è sempre stato da parte dell'Agenzia.