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ARPAT News - newsletter sulle tematiche ambientali
Lunedì 09 novembre 2020

Farmoplant la costanza della ragione


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (TAR) ha emesso la sentenza riconoscendo oggettive responsabilità dei fatti. La documentazione e la procedura a sostegno della sentenza diventano patrimonio di conoscenza per affrontare future sfide di risanamento ambientale

Nei giorni scorsi, così come anche riportato sulla stampa locale, è stata emessa una importante sentenza (formulata in data 03/11/2020) da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Il TAR ha respinto un ricorso proposto da Edison S.p.a. contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione della Toscana (ARPAT).

Il ricorso della Soc. Edison S.p.a aveva per oggetto l’annullamento della richiesta da parte del MATTM a tale azienda di presentare un progetto di bonifica delle acque di falda dell'intera area industriale ex Farmoplant in grado di impedire ulteriormente la diffusione della contaminazione nelle stesse. Alla Società, per la realizzazione e la presentazione del progetto, era stato concesso un periodo di 6 mesi.

La sentenza rappresenta un risultato importante per il territorio di Massa, attestando il costante impegno profuso nel corso degli anni da parte di ARPAT. L’Agenzia ha assicurato, infatti, negli anni, approfondite e complesse attività tecnico-analitiche a supporto delle Amministrazioni titolari della competenza sulle procedure di bonifica (Regione Toscana e MATTM). La produzione di atti, note e perizie da parte di ARPAT se da un lato costituiscono la prova dell’impegno dedicato, dall’altro rappresentano anche il presidio esercitato che ha permesso di gestire il contraddittorio con i consulenti della multinazionale Edison S.p.a..

Occorre ricordare che, nei primi anni ‘90, l'intera area ex Farmoplant (che aveva una estensione di circa 550.000 m2) ha rappresentato una sorta di progetto pilota nel campo delle bonifiche ambientali a livello nazionale, considerata l’assenza di una normativa nazionale che ne disciplinasse procedure, modalità ed obblighi. In questo senso la Regione Toscana ha provveduto a colmare questo vuoto, dotandosi di una specifica normativa che sarebbe andata ad operare proprio sull’area industriale di Massa Carrara. La legge che delineava le fasi della procedura e le modalità di esecuzione dei lavori ha permesso di restituire al territorio la reindustrializzazione del comparto ex Farmoplant mediante una certificazione degli interventi eseguiti (Decreto Regionale n. 3785 del 22/09/1995) con il vincolo di ottemperare ad alcune prescrizioni, tra cui l'emungimento ed il controllo delle acque di falda che sarebbero state oggetto di verifiche nel corso del tempo.

Fin dalla sua nascita nel 1996 l’Agenzia ha condotto, nel corso degli anni, controlli sulle varie matrici ambientali relazionando periodicamente sugli esiti alle Amministrazioni competenti (Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara, Regione Toscana e MATTM).

Il presidio dell’area da parte dell’Agenzia si è ulteriormente accentuato a partire dall'anno 2000 a seguito della formalizzazione del perimetro del Sito d’Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara (DM 21/12/99). 

area-farmoplant.jpg

Risulta pertanto evidente l'impegno rivolto dall'Agenzia nello svolgimento delle attività di controllo durante l’incedere degli anni ed il divenire delle fasi della procedura di risanamento dell’area in questione.

L’intento di oggi è quello di non disperdere il patrimonio di esperienza e conoscenze ambientali apprese da ARPAT sulla gestione delle procedure di bonifica, che potranno, oltre che essere utili e di sostegno per eventuali futuri procedimenti amministrativi, anche supportare i decisori politici che esercitano funzioni d’indirizzo e responsabilità di governo del territorio.

Con una relazione del 30/08/2017 ARPAT ha trasmesso un importante documento alle Amministrazioni competenti, ribadendo che le attività intraprese sulle acque di falda mediante emungimento di acque da n. 5 pozzi (45-55 m3/h) risultavano ancora inefficaci ed inefficienti, indicando nella relazione anche il riepilogo puntuale degli inquinamenti nelle acque di falda registrati nel corso degli anni, sia all'interno del sito ex Farmoplant, sia nelle aree a monte ed a valle della stessa.

Il successivo proseguo dell'iter istruttorio ha poi permesso al MATTM di inoltrare formale richiesta alla Soc. Edison S.p.a. di presentazione di un progetto di bonifica. La multinazionale, sull’opportunità della richiesta, ha presentato ricorso al TAR, confermando che le misure attivate nel sito ex Farmoplant di Massa fossero efficaci ed efficienti ed in grado di garantire la messa in sicurezza dell'intera area mediante il mantenimento dell'emungimento di acque da 5 pozzi e conseguente trattamento e scarico delle stesse (45-55 m3/h).

ARPAT nel corso del contenzioso legale ha sempre ribadito la propria convinta posizione sull'inadeguatezza ed insufficienza delle attività intraprese dalla Soc. Edison S.p.a. e questa convinzione è stata anche recentemente supportata tecnicamente dallo studio Sogesid S.p.a. "Caratterizzazione ambientale e modellazione del flusso di falda e trasporto degli inquinanti nel SIN/SIR di Massa Carrara finalizzata alla definizione degli interventi di bonifica". Lo studio prevede infatti di installare ulteriori n. 3 linee di pozzi barriera all'interno dell'area per un totale di nuovi 17 pozzi in aggiunta ai 5 attuali per un emungimento di acque di falda di 1900-2600 m3/h.

Il TAR con sentenza del 03/11/2020 ha quindi esaminato le valutazioni di ARPAT, avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio che ha verificato e confermato le asserzioni dell'Agenzia. È stato infatti riconosciuto (pag. 16 e 17 della sentenza) che ".....è riscontrabile un nesso causale tra l'attività svolta da Farmoplant e la presenza di inquinanti nella zona, pur non potendo escludersi anche la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti.........la (cor)responsabilità della ricorrente nella causazione dell'inquinamento appare dimostrata e, pertanto, le asserzioni di ARPAT sono corrette".

Pur consapevoli che sono possibili ulteriori gradi di giudizio amministrativo, non possiamo che esprimere soddisfazione per questa sentenza che riconosce il costante operato dell'Agenzia reso lungo tutto lo svolgersi della vicenda e la correttezza dei metodi scientifici adottati. Il tutto sempre a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.


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