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ARPAT News - newsletter sulle tematiche ambientali
Venerdì 11 settembre 2020

Cosa fare in presenza di manufatti in cemento amianto


A seguito della pubblicazione di una breve notizia da parte del quotidiano La Nazione, edizione di Lucca, forniamo alcune informazioni utili ai cittadini su cosa fare in presenza di manufatti in cemento amianto

In data 7 agosto 2020 La Nazione, edizione di Lucca, ha pubblicato un trafiletto in cui un cittadino chiedeva cosa fare in presenza di amianto. L’occasione è favorevole per

  • ricordare che tutti i cittadini possono rivolgere domande in materia di ambiente agli operatori URP di ARPAT, contattando il numero verde dell’Agenzia 800 800 400, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 ed il venerdì solo con orario mattutino, dalle ore 9 alle ore 13 oppure inviando una mail alla casella urp@arpat.toscana.it
  • fornire alcune informazioni sul complesso tema inerente l’amianto, che coinvolge, per quanto riguarda le competenze, diversi enti, Comune, ASL, ARPAT.

Innanzitutto bisogna distinguere tra: l’ipotesi in cui si è proprietari del manufatto in amianto da quella in cui, invece, non si risulti proprietari ma lo siano altri.

È presumibile ritenere che il caso riportato dal quotidiano La Nazione si riferisca a quest’ultima ipotesi, ovvero quella di un cittadino che intende segnalare la presenza di un manufatto in cemento amianto di proprietà di terzi e richiedere un intervento per la verifica dello stato di conservazione dello stesso.

In questo caso è necessario inoltrare una segnalazione al Comune e all’Azienda Sanitaria – Igiene e Sanità Pubblica, al fine di attivare un procedimento di verifica sul manufatto.

Situazione diversa è, invece, quella riguardante il proprietario del manufatto in cemento amianto. In qualità di proprietari, infatti, si hanno una serie di obblighi, tra cui quello della verifica dello stato di conservazione, da effettuarsi a cura di un tecnico di propria fiducia, che lo valuterà, definendo un valore di indice specifico per il manufatto, secondo quanto indicato dalla Regione Toscana (si veda a proposito la Delibera del Consiglio Regionale n. 14 febbraio 2017 n. 7).

Una volta determinato lo stato di conservazione, gli scenari possibili possono essere vari:

  • il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi è necessario prevedere una valutazione periodica dello stato di manutenzione del manufatto su indicazione del tecnico;
  • il manufatto necessita di manutenzione: in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza almeno annuale;
  • il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni più favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione a cura del proprietario.

Nel caso sia necessaria la rimozione (oppure ogni qualvolta si voglia comunque procedere alla rimozione), il proprietario può affidare l'attività ad una ditta autorizzata o procedere in proprio ma rispettando precise condizioni, indicate di seguito.

  • Nel caso di affidamento dell'attività di rimozione ad una ditta autorizzata: il titolare della stessa predispone - a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e quella di terzi - un piano di lavoro come previsto dalla normativa D. Lgs 81/08 e lo presenta alla U.F. PISLL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

L'elenco delle ditte autorizzate è gestito dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Per la consultazione selezionare la Regione/Provincia di interesse quindi cliccare sulla voce Categoria e scegliere a seconda del caso la categoria: 10A - per materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; 10B - per materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

  • La rimozione in proprio del manufatto contenente cemento amianto, invece, può avvenire solo se sono rispettati i principi di sicurezza contenuti nel DM 6 settembre 1994 e tutte le indicazioni presenti nelle Linee guida sull’amianto predisposte dalla Regione Toscana.

Il materiale contenente amianto proveniente da utenze domestiche, gestito in proprio dal proprietario, in esigua quantità, può essere considerato un rifiuto urbano, per questo è sempre necessario contattare il Comune e il gestore dei rifiuti urbani operante nel territorio, prima di procedere in proprio alla rimozione.

Consigliamo, quindi, a tutti coloro che intendano procedere alla rimozione in proprio di manufatti in contenenti cemento amianto, di leggere con attenzione il contenuto delle Linee guida amianto, in particolare la parte titolata ”Criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche”, dove si indicano:

  • i materiali in cemento amianto che possono essere rimossi, i quantitativi massimi suddivisi per tipologia di manufatto (pannelli, lastre piane e/o ondulate, serbatoi d’acqua, pavimenti in piastrelle viniliche e altri manufatti), il numero massimo di conferimenti che il singolo utente può effettuare nell’arco dell’anno e l’altezza massima che può essere raggiunta per rimuovere in proprio un manufatto in cemento amianto, ovvero i materiali devono essere facilmente raggiungibili, per evitare rischi di caduta, i manufatti devono essere ad un’altezza non superiore ai 3 metri;
  • il soggetto che può effettuare la rimozione in proprio, ovvero il proprietario o persone facenti parte del nucleo famigliare, purché abbiamo assolto al pagamento della TARI;
  • le modalità per la rimozione da effettuare con dispositivi di protezione individuale e materiali idonei per l’imballaggio del manufatto rimosso;
  • i casi in cui non è consentita la rimozione in proprio da parte del cittadino, in tutti i casi, specificatamente elencati nelle linee guida, in cui non sia possibile la rimozione in proprio (es amianto si presenta friabile, vi è il rischio di dispersione, non è integro, è ad altezza superiore ai 3 mt , ecc), è necessario rivolgersi a soggetti specializzati nella rimozione e smaltimento di questa tipologia di manufatto;
  • le modalità per il carico e il trasporto, il materiale in cemento amianto, una volta rimosso e adeguatamente imballato, deve essere consegnato al gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, le linee guida impongono un divieto di trasporto per il privato;
  • la procedura amministrativa per l’attivazione del servizio di ritiro e smaltimento, questa parte è molto importante in quanto il cittadino in proprio o tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti deve inserire i dati nel sistema SISPC per rendere possibile gli eventuali controlli;
  • le istruzioni dettagliate per procedere alla rimozione, le attrezzature e i dispositivi di protezione da utilizzare.

Dopo avere letto il materiale predisposto dalla Regione Toscana, rinnoviamo l'invito a mettersi in contatto sia con il proprio Comune che con il gestore dei rifiuti urbani presente nel proprio territorio per verificare la presenza di particolari adempimenti nonché i tempi e le modalità del ritiro.

Per approfondire, visualizzare le pagine Web della Regione Toscana dedicate all'amianto contenenti anche le Linee guida sull’amianto predisposte dalla Regione Toscana e le pagine Web di ARPAT su "Cosa fare in presenza di amianto"

 

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Maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita




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