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Una nuova sentenza del TAR Toscana in materia ambientale
Con la sentenza n.1687/2012 il TAR Toscana si esprime sull’imputabilità dell’inquinamento e sulla tabella del dlgs.n.152/2006 da utilizzare per la misurazione dei livelli di inquinamento del sedime di un torrente
Una provincia toscana prima nel 2009 e poi nel 2010 ha ordinato ad una società che gestisce un termovalizzatore di provvedere (secondo quanto previsto e disposto dal titolo V, parte IV, del d.lgs n.152/06 “Bonifica dei siti inquinati) ad attivare le procedure di legge per la caratterizzazione del corso del torrente che scorre a fianco dell’impianto
Le ordinanze provinciali seguivano ad una serie di accertamenti tecnici e campionamenti condotti da ARPAT a partire dal 2008.
La società ha chiesto al TAR Toscana l’annullamento delle ordinanze sopra indicate e il TAR ha deciso con la sentenza n.1687 del 22.10.2012 dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo e respingendo i successivi motivi aggiunti.
La sentenza si segnala, in particolare, per due interessanti profili.
In primo luogo sotto il profilo della imputabilità dell’inquinamento.
La società ricorrente, chiedendo al TAR l’annullamento di queste ordinanze, nel contestare di essere la responsabile dell’inquinamento da diossine che è stato riscontrato nel tratto prospiciente l’impianto, ha sostenuto che la caratterizzazione le è stata imposta erroneamente perché sussistevano altre fonti inquinanti storicamente presenti nell’area e perché a titolo di responsabilità oggettiva cioè senza accertamento del nesso causale fra attività e lesione e senza imputabilità a titolo di dolo o colpa (in sentenza secondo motivo di ricorso).
Ma il TAR ha ritenuto che così non è stato.
Ha analizzato l’imputabilità dell’inquinamento e, richiamando la sentenza n. 3855\2009 del Consiglio di Stato, scrive che l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive, e che la prova può essere data in via diretta ma anche indiretta.
E specifica che, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere anche delle presunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ. prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit” (ovvero secondo ciò che accade più spesso) che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.
La sentenza aderisce pertanto “al principio della responsabilità ambientale in base al criterio del “più probabile che non “”.
Non è la prima volta che un TAR rileva che anche in campo amministrativo-ambientale deve valere la regola, codificata nel processo civile del “più probabile che non”ovvero la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile riscontrabile in via presuntiva.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha ritenuto dunque che nel caso di specie il quadro probatorio riscontrato giustificasse una legittima imposizione di un adempimento preliminare alla bonifica quale è la caratterizzazione “anche in caso di compresenza di responsabilità altrui”-.
In secondo luogo la sentenza è interessante perché si è pronunciata sull’utilizzo, in mancanza di una specifica tabella di riferimento per la individuazione dei livelli di contaminazione dell’area di sedime di un torrente, della tabella 1 allegato 5 della parte IV del d.lgs.n.152/2006 per le concentrazioni delle soglie di contaminazione del suolo e del sottosuolo.
Il TAR ha riconosciuto la validità scientifica dei parametri utilizzati dall’ARPAT (e recepiti nelle ordinanze provinciali) confermando quanto già espresso nell’ordinanza cautelare n.507/2010 in cui si leggeva ” non appare illogico, alla luce della normativa vigente, che sia stata applicata la tabella di riferimento sui suoli”.
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