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Sei in: Home Attività Supporto tecnico scientifico VIA - Valutazione di Impatto Ambientale Normativa di riferimento
Scheda informativa n.26
 

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Normativa di riferimento

La VIA è stata introdotta nell’ordinamento dell’Unione Europea con la Direttiva 85/337/CEE che - in seguito a numerose modifiche - è stata successivamente sostituita dalla Direttiva 2011/92/UE. Tale direttiva basandosi sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte dei danni recati all’ambiente, armonizza i principi di valutazione dell’impatto ambientale degli stati membri, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, e definisce i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione.

Alcune modifiche sono state apportate dalla Direttiva 2014/52/UE che fornisce ulteriori indicazioni per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, sottolinea la necessità di un elevata qualità nella redazione dello SIA (studio di impatto ambientale) e rafforza la fase di partecipazione del pubblico.

In Italia le direttive comunitarie sono state recepite con la Parte II Titolo III del D.Lgs 152/06 - recentemente modificata dal D.Lgs. 104/2017 - che detta gli indirizzi per lo svolgimento delle procedure e fissa i seguenti criteri di competenza per la pronuncia di compatibilità ambientale:

  • Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare:  opere definite di interesse nazionale fra cui infrastrutture lineari, impianti di estrazione idrocarburi e impianti chimici integrati caratterizzati da determinate soglie (Allegati II e II bis)
  • Regioni: opere di interesse locale di cui agli Allegati III e IV.

A livello statale si ricordano i seguenti strumenti per l'espletamento delle procedure di VIA:

In Toscana la VIA è normata dalla L.R. 10/10 e s.m.i. in base alla quale vengono forniti ulteriori strumenti e precisazioni rispetto alla norma nazionale. In particolare viene regolamentata la procedura di VIA per i progetti riportati negli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/06 e assegnata la competenza nel rilascio della compatibilità ambientale  - per le diverse tipologie di opera - alla Giunta Regionale, ai Comuni competenti per territorio e agli Enti Parco quando l'opera ricade integralmente nell'area del parco regionale. Viene inoltre istituito il Nucleo regionale di valutazione (NURV) quale organo interno a competenza tecnica con il compito di fornire un parere tecnico alla Giunta Regionale.

Successivamente la Regione Toscana è intervenuta per disciplinare le modalità per lo svolgimento dei propri procedimenti. con

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