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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 12 Collegio dei revisori

Art. 12 Collegio dei revisori

  1. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di cui all'articolo 28 della L.R. 30/2009.
  2. Esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulla sottoscrizione di accordi
    integrativi aziendali.
  3. Il Collegio dei revisori, di norma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, formula
    e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto. Se il Direttore generale ritiene di adeguarsi
    ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone
    immediata notizia  al Collegio medesimo.  In caso contrario, è tenuto comunque a motivare le
    proprie valutazioni ed a comunicarle al Collegio.

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