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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 35 Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza

Art. 35 Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza

1 Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell’articolo 14, comma 5, della l. 132/2016.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l. 132/2016, il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della l. 132/2016, il direttore generale dell’ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa. 

 

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