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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Legge regionale n. 30/2009 Art. 29 Vigilanza e poteri sostitutivi

Art. 29 Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’ARPAT. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’ARPAT sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.

 

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