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Scheda informativa n.21
 

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Normativa nazionale e regionale

Normativa nazionale

La bonifica delle matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee) è stata posta all'attenzione del paese attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati, a partire dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) che ha posto le basi per affrontare il tema delle bonifiche in modo uniforme a livello nazionale, sia dal punto di vista tecnico che procedurale, tema che è stato poi attuato e articolato nel DM 471/1999.

Successivamente, dal 2006 ad oggi, il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - parte quarta, titolo V - ha riordinato le disposizioni in materia modificando profondamente l’iter procedurale degli interventi di bonifica.

Ad oggi la quasi totalità dei procedimenti si riferisce al regime normativo del D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per quei procedimenti che avevano un progetto definitivo di bonifica già approvato al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs.133/2014 (Decreto “Sblocca Italia”).

Il D.Lgs. 152/06 nella Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

La principale innovazione introdotta dal D.Lgs. 152/06 rispetto alla normativa precedente consiste nell’introduzione dello strumento decisionale dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, finalizzata ad individuare se su un sito è necessario un intervento di bonifica - nonché di  messa in sicurezza permanente (MISP) o di messa in sicurezza operativa (MISO ) - e ad individuare gli obiettivi della bonifica.

Normativa regionale

In Regione Toscana, in attuazione della normativa nazionale sono applicate le seguenti norme:

  • la LR 25/98 detta norme in materia di bonifiche (ultime modifiche con DGRT 61/2014);
  • la LR 30/2006 trasferisce ai comuni competenti le funzioni amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 sono attribuite alla regione;
  • la DGRT 301/2010 fornisce linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifiche, introducendo l’utilizzo di apposita modulistica che accompagna lo svolgersi del procedimento e la definizione della “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”;
  • la DGRT 1151/2013 fornisce linee guida ed indirizzi operativi circa le procedure amministrative di bonifica delle aree escluse dai siti di bonifica di interesse nazionale (SIN);
  • la DGRT 1152/2013 fornisce indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino;
  • la DGRT 1193/2013 fornisce indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’art.13 c.5 l.a) della LR 25/98 e aggiorna la DGRT 301/2010;
  • la LR 15/2016 attribuisce alla regione le funzioni che, ai sensi dell’art.242 del D.Lgs 152/06, sono attribuite alle province e alla città metropolitana di Firenze;
  • la nota interpretativa RT 17.01.2017 fornisce chiarimenti utili circa le modalità di chiusura dei procedimenti ed in particolare circa l'utilizzo del Modulo M di cui alla DGRT 301/2010;
  • il DD 17422/2020 approva il modulo di presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali provenienti da impianti di trattamento acque di falda nei siti interessati da procedimento di bonifica di cui al D.lgs 152/06 art. 242 comma7 e alla L.R. 20/2006 art. 5 bis;
  • la DGRT 157/2022 (sostitutiva della DGRT 55/2021) fornisce le linee guida di prima applicazione per l’attuazione di interventi ed opere in siti oggetto procedimento di bonifica di cui all’art.242ter del D.Lgs. 152/2006.

Dalla lettura combinata della normativa nazionale e regionale, discende la necessità di distinguere, sotto il profilo procedurale, diversi procedimenti di bonifica.

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