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Sei in: Home Agenzia Atti fondamentali dell'Agenzia Regolamento di organizzazione Art. 17 Norme finali

Art. 17 Norme finali

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività dell'atto di approvazione della Giunta regionale.
  2. Le attività e le funzioni citate nel presente Regolamento sono definite con l’Atto di disciplina
    dell’organizzazione interna di cui all’articolo 4, comma 3 e con appositi e successivi atti del
    DG.
  3. Gli atti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale
    previsti dai contratti collettivi vigenti del comparto sanità.
  4. L’uso nel presente Regolamento e nei successivi atti di cui al comma 2, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di funzioni e responsabilità è dovuto a mere esigenze di semplicità nella redazione dei testi e pertanto è da intendersi riferito a tutti i generi.

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